Cassazione Civile, Sentenza n. 9542/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La RAI ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Manuela Lasagna differenze retributive per il periodo 1.1.2003 - 31.12.2013 in relazione alla conversione di contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato. La RAI deduceva la prescrizione dei crediti reclamati, sostenendo che il termine prescrizionale fosse già decorso nonostante l'esistenza di precedenti pronunce di merito, criticando l'applicazione del principio del "metus" del lavoratore e l'estensione dell'effetto interruttivo del ricorso alle voci retributive discendenti; ha inoltre richiamato l'evoluzione normativa (modifica dell'art. 282 c.p.c. con legge n. 353/1990) e invocato la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della RAI. Ha precisato il principio secondo cui la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l'interruzione si mantiene fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 c.c.), ed essa si estende anche ai diritti che risultano collegati da un rapporto di causalità con il diritto principale fatto valere (diritti "discendenti" come le differenze retributive e gli scatti di anzianità). La Corte ha escluso la pertinenza del "metus" nel caso in cui la sequenza dei contratti a termine sia già cessata e la lavoratrice abbia tempestivamente proposto giudizio; ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive per il periodo contestato (con la rettifica indicata in motivazione), respingendo il motivo di cassazione. Non sono state disposte spese di legittimità per assenza di difese della resistente. La pronuncia ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come principio generale sul dies a quo e la natura del diritto; in concreto la Corte rileva che, una volta cessata la reiterazione dei contratti a termine e proposta la domanda, rileva la disciplina degli artt. 2935 e seguenti per il decorso della prescrizione.
Codice Civile - art. 2943, primo comma
Riferito al titolo interruttivo della prescrizione: la proposizione della domanda giudiziale è atto idoneo ad interrompere la prescrizione rispetto ai crediti collegati causalmente al rapporto dedotto.
Codice Civile - art. 2945, secondo comma
La Corte interpreta l'art. 2945 nel senso che l'interruzione della prescrizione per mezzo della domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo e si estende ai diritti consequenziali o discendenti collegati causalmente al diritto principale azionato.
Codice Civile - art. 2948, n. 4
Richiamato nella discussione sul "metus" del lavoratore: la Corte precisa che l'argomento del metus va valutato nel corretto ambito (valevole nelle ipotesi di reiterazione in corso dei contratti a termine) e non è pertinente quando la successione dei contratti è cessata e il lavoratore ha tempestivamente promosso giudizio.
Codice di Procedura Civile - art. 282 (richiamo alla modifica)
art. 33 legge n. 353/1990
La ricorrente aveva invocato orientamenti giurisprudenziali anteriori alla generalizzazione dell'esecutorietà delle sentenze; la Corte osserva il riferimento normativo della modifica del 1990, ma ribadisce che l'effetto interruttivo della domanda giudiziale opera indipendentemente dalla provvisoria esecutorietà dei titoli giudiziali.
Codice di Procedura Civile - art. 360, comma 1, n. 3
Norma processuale invocata per il motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto).
Codice Civile - art. 384, ultimo comma
Utilizzato per operare una rettifica della motivazione della sentenza d'appello senza modificarne il dispositivo, in conformità al principio enunciato dalla Corte.
Codice di Procedura Civile - art. 380 bis.1
Richiamato per segnalare il deposito di memoria da parte della ricorrente ai sensi del rito di cassazione (rif. proceduralmente alla fase istruttoria).
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1 quater
Richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l'interruzione si estende fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; pertanto il termine prescrizionale non ricomincia a decorrere automaticamente durante il processo.
- L'effetto interruttivo della domanda si estende non solo al diritto principale azionato, ma anche ai crediti o alle voci retributive "discendenti" che siano collegati da un rapporto di causalità con il diritto principale (es. differenze retributive e scatti di anzianità consequenziali alla declaratoria dello status).
- Il principio del "metus" del lavoratore (che sospende la decorrenza della prescrizione durante la reiterazione di contratti a termine) opera solo quando la successione dei contratti a termine è ancora in corso; se la successione è cessata e il lavoratore ha promosso giudizio, rileva l'effetto interruttivo della domanda ex artt. 2935 e seguenti.
- Non è determinante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la provvisoria esecutorietà di provvedimenti interlocutori: l'effetto interruttivo risiede nell'atto introduttivo (ricorso/domanda) stesso.
- Per preservare crediti collegati a un contendere principale (es. differenze retributive successive alla declaratoria di illegittimità del termine) è importante promuovere tempestivamente l'azione che dichiari lo status o l'illegittimità del rapporto, poiché ciò interrompe la prescrizione anche per i diritti consequenziali.
- In fase di calcolo della prescrizione, il giudice deve verificare: a) se la domanda iniziale è stata proposta prima della scadenza del termine; b) se i crediti richiesti sono causalmente collegati alla domanda principale; c) se la reiterazione dei contratti era ancora in atto (per valutare l'eventuale applicazione del principio del metus).
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