Cassazione Civile, Sentenza n. 9898/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso (15 marzo 2024). La Corte ha ritenuto che la rinuncia soddisfaceva i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, con parere del P.M. che aveva concluso per l'estinzione del giudizio, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna decisione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 67/2018 che aveva rigettato il suo appello. La Provincia Autonoma di Trento era rimasta intimata.
Norme richiamate
codice di procedura civile, artt. 390 e 391
La Corte ha interpretato che la rinuncia regolarmente depositata comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, purché ricorrente e requisiti formali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. siano rispettati e la controparte sia rimasta intimata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se valida e conforme ai requisiti formali, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Per essere efficace la rinuncia deve rispettare i requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. (forma e deposito in cancelleria); la presenza della controparte intimata è rilevante ai fini della dichiarazione di estinzione.
- Se il pubblico ministero o la Corte rilevano l'avvenuta e valida rinuncia, il processo si estingue senza che la Corte entri nel merito dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione per rinuncia può non comportare una pronuncia sulle spese; ciò dipende dalla decisione della Corte che può omettere di pronunciarsi sulle spese quando dichiara l'estinzione.
- Se si intende ritirare un ricorso è opportuno verificare e rispettare scrupolosamente le formalità procedurali per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia.
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