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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9480/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato l'appello del Ministero contro la pronuncia del Tribunale di Catania. Quest'ultimo aveva annullato la revoca dell'incarico dirigenziale (Dirigente generale della Ferrovia Circumetnea) di Garozzo e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni fino alla naturale scadenza dell'incarico. Il Ministero deduceva (i) nullità per omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n.4 c.p.c.), sostenendo che la Corte d'Appello non si fosse pronunciata sul mancato resoconto mensile posto a base della revoca; (ii) violazione di norme sostanziali e processuali (art. 10 L. 604/1966, art. 3 L. 300/1970, artt. 2119 e 2697 c.c.) per avere la Corte applicato un metro di valutazione proprio del recesso per giusta causa piuttosto che del criterio di giustificatezza del recesso dirigenziale. Il resistente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (omessa motivazione) per carenza di specificità del ricorso di cassazione: la ricorrente non ha indicato puntualmente gli atti e le deduzioni processuali che avrebbero provato la mancata valutazione del mancato resoconto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo (presunta errata individuazione del metro di valutazione) perché la Corte d'Appello aveva comunque valutato che i fatti contestati non erano idonei, neppure ai parametri di giustificatezza, a giustificare la risoluzione anticipata. La Corte ha inoltre ritenuto assorbita e applicata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente sulla base del criterio della "ragione più liquida". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese giudiziarie e non è stata disposta la maggiorazione del contributo per le amministrazioni pubbliche.

Norme richiamate

  • art. 360, n.4, cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per denunciare omessa motivazione. La Corte ne ha richiamato il principio ma ha respinto il motivo per carenza di specificità del gravame di cassazione.

  • art. 132, n.4, cod. proc. civ.

    Richiamato in riferimento all'onere di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse sufficientemente articolata e complessiva.

  • art. 366, cod. proc. civ.

    Richiesto per il principio di specificità del motivo di ricorso in Cassazione: la ricorrente non ha indicato puntualmente gli atti che avrebbero dimostrato il mancato esame di una circostanza.

  • art. 360, n.3, cod. proc. civ.

    Richiamato a supporto della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'Appello aveva comunque valutato i fatti anche alla stregua della giustificatezza.

  • art. 10, legge n. 604/1966

    Citando la disciplina del licenziamento, il ricorrente lamentava errata applicazione. La Corte ha però evidenziato che la materia è diversa (revoca di incarico dirigenziale/contrattuale) e che la Corte d'Appello ha comunque fatto riferimento ai parametri rilevanti.

  • art. 3, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato nella censura sulla tutela reintegratoria; la Corte ha precisato che la questione della tutela reintegratoria per dirigenti non è direttamente pertinente al caso di revoca contrattuale.

  • art. 2119 cod. civ.

    Richiamato in relazione al recesso per giustificato motivo o per giusta causa in ambito di rapporti di lavoro; la Corte ha valutato che i fatti contestati non erano idonei a giustificare la risoluzione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione doveva provare i fatti addotti a fondamento della revoca e non vi è riuscita.

  • artt. 369 e 372 cod. proc. civ.

    Citate dal resistente per eccepire l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica; la Corte ha ritenuto l'eccezione rilevante e assorbente nella decisione finale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per il principio della "ragione più liquida" e dell'economia processuale: la Corte ha deciso la causa sulla questione più agevole da risolvere, senza esaminare tutte le questioni sollevate.

  • art. 276 cod. proc. civ.

    Citato in relazione all'ordine delle questioni da trattare; la Corte ha applicato un criterio di priorità per ragioni di economia processuale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater e legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    D.P.R. 115/2002 art. 13, c.1-quater; L. 228/2012 art. 1, c.17

    Richiamati in tema di raddoppio del contributo unificato per impugnazioni respinte: la Corte ha confermato che le amministrazioni pubbliche non sono tenute al versamento del contributo unificato e pertanto non ricorrono i presupposti per la maggiorazione.

Massime di principio

  • In caso di revoca anticipata di un incarico dirigenziale contraente, l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti che giustificherebbero la risoluzione; la mera produzione di note interne può non essere sufficiente se non dimostra concretamente gli addebiti.
  • La tutela del dirigente per la revoca dell'incarico è valutata in termini contrattuali: la disciplina dei licenziamenti (tutela reintegratoria ex L. 604/1966 o Statuto dei lavoratori) non si applica automaticamente, ma i parametri di "giustificatezza" possono essere richiamati come criterio di valutazione dei fatti.
  • In Cassazione è essenziale il principio di specificità: chi impugna deve indicare puntualmente gli atti e le deduzioni processuali che si ritengono non valutati dal giudice di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Difetti formali e processuali (es. omesso deposito della relata di notifica) possono comportare l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso; tali eccezioni possono essere decise come questione "più liquida" senza esame di tutte le censure.
  • La Corte può decidere la controversia sulla questione processuale di più rapida soluzione (criterio della ragione più liquida) per ragioni di economia processuale.
  • Le amministrazioni pubbliche sono esenti dal versamento del contributo unificato e pertanto non si applicano in genere le maggiorazioni previste per l'impugnazione respinta.

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