Cassazione Civile, Sentenza n. 9816/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice, assunta localmente presso l’Ambasciata d'Italia a Quito dal 1998 al 2019, era stata licenziata per giusta causa (16/04/2019) per il presunto coinvolgimento in un sistema di "legalizzazioni rapide": ricezione di plichi anonimi tramite la donna delle pulizie, uso di timbri autentici e consegna di documenti a terzi (panificio, portiere), possibilità di verificare numeri e percezioni tramite accesso al programma CEFIC; il Ministero contestò violazioni degli obblighi di servizio e ipotesi sanzionatorie ai sensi dell'art.166 d.P.R.18/1967. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto non univoche le prove e accolto la lavoratrice; la Corte d'Appello di Roma ha invece ritenuto gli elementi sufficienti per legittimare il licenziamento; la ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando, tra l'altro, l'applicabilità dell'art.55-bis d.lgs.165/2001, la tempestività della contestazione disciplinare, il presunto travisamento della prova e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il personale assunto localmente presso le rappresentanze diplomatiche prevale la disciplina speciale del d.P.R. 18/1967 e non trova applicazione l'art.55-bis del d.lgs.165/2001; ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello sulla univocità degli elementi probatori e sulla proporzionalità del licenziamento; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al travisamento della prova e all'omesso esame del fatto decisivo per mancanza della specificità richiesta dall'art.360 c.p.c.; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali) e dato atto dell'applicabilità degli ulteriori oneri indicati dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 18/1967
"Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166"; "l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto è concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni"
Disciplina speciale applicabile al personale assunto localmente presso rappresentanze diplomatiche: regola l'esercizio del potere disciplinare (artt. 154, 164, 166) e prevale sulla disciplina generale del d.lgs.165/2001; prevede la contestazione scritta e il diritto di difesa, lasciando al giudice ampia discrezionalità sulla congruità dei tempi e delle indagini.
d.lgs. n.165/2001, art.55-bis
Norma procedimentalmente rilevante per il pubblico impiego ordinario (tempi per la contestazione), ma la Corte ha escluso la sua applicabilità ratione loci/personae al personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche quando interviene la disciplina speciale del d.P.R.18/1967.
legge 218/1995, artt. 18 e 57
Richiamate nel ricorso ma ritenute non decisive: non consentono l'estensione dell'art.55-bis del d.lgs.165/2001 alla disciplina speciale delle rappresentanze diplomatiche.
legge n.266/1999, art.4 e d.lgs. n.103/2000
Richiamano la delega e la conseguente riscrittura del Titolo VI del d.P.R.18/1967: la disciplina del personale locale deve armonizzarsi con le leggi locali assicurando comunque tutele minime indicate dal decreto.
art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5
Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto), n.4 (travisamento della prova) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha rigettato i rilievi per insufficiente specificità o per inammissibilità quando essi impongono una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.
d.lgs. n.40/2006, art.2
Modifica dell'art.360 c.p.c.: riduzione della possibilità di sindacare in cassazione questioni di merito non specificamente tipizzate, con riferimento all'omesso esame di fatto decisivo.
S.U. civili sentenza n.5792/2024
Giurisprudenza di legittimità richiamata: il controllo della percezione del dato probatorio nella sua oggettività è rimesso alla revocazione, non alla cassazione, limitando il sindacato di merito.
d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma richiamata dalla sentenza per l'accertamento delle condizioni che comportano un ulteriore obbligo di versamento da parte della soccombente (regime delle spese processuali).
Massime di principio
- Per il personale assunto localmente presso ambasciate e consolati prevale la disciplina speciale del d.P.R. 18/1967; le norme del pubblico impiego interne (es. art.55-bis d.lgs.165/2001) non trovano automaticamente applicazione.
- La contestazione disciplinare scritta e il diritto di difesa sono richiesti anche nel regime speciale, ma i termini e la valutazione della tempestività degli accertamenti dipendono dalla disciplina speciale e dal caso concreto: non sempre i termini perentori del diritto interno ordinario si applicano.
- In sede di impugnazione la Corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità e l'univocità degli elementi probatori; la Cassazione non riesamina i fatti in modo libero, ma valuta vizi di diritto o specifici travisamenti della prova che siano adeguatamente motivati e decisivi.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare la decisività dell'errore contestato: censure generiche o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, in gran parte dei casi, inammissibili.
- Quando la contestazione disciplinare segue un'attività di indagine che ha prodotto più elementi sospetti e nuovi riscontri, il giudice può ritenere congruo un intervallo temporale tra prima conoscenza e contestazione formale, purché non ci sia evidente ritorsività o travisamento procedurale.
- Le questioni documentali (es. presunte falsificazioni) vanno trattate con specificità probatoria: la successiva regolarizzazione di un documento o argomentazioni sulla non necessità di una legalizzazione possono essere rilevanti, ma devono essere poste con chiarezza e dimostrate per incidere sulla valutazione complessiva.
- Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario indicare in modo preciso quale prova sarebbe stata valutata erroneamente e in che modo ciò abbia inciso sulla decisione; altrimenti la censura è inammissibile.
- In presenza di procedure disciplinari all'estero, occorre sempre verificare il sistema delle fonti (contratto locale, legge del luogo, d.P.R.18/1967) prima di invocare le tutele del diritto amministrativo pubblico italiano ordinario.
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