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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9539/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per un licenziamento del 23.2.2010 ritenuto nullo da una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 570/2016. La Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo l'appello della CEIT, aveva respinto la domanda di risarcimento per il periodo successivo al deposito del ricorso di primo grado (2012) ritenendo che la sentenza di Reggio Calabria avesse già deciso tale questione fino al deposito del ricorso e che il ricorrente non avesse impugnato quella statuizione, con conseguente formazione del giudicato. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: errore in iudicando per motivazione contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il ricorso di primo grado era stato interpretato erroneamente (se la domanda includeva il periodo fino alla reintegra o solo fino al deposito del ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) l'impugnazione verteva su un'interpretazione degli atti processuali e del giudicato, materia riservata al giudice di merito; b) il vizio denunciato non era del tipo radicale che determina la nullità (le Sezioni Unite richiedono vizi quali motivazione nulla, apparente o incomprensibile); c) non è stato dimostrato omesso esame di un fatto storico decisivo né è stata data la specificità richiesta per contestare l'interpretazione del giudicato esterno; d) il ricorrente non aveva depositato in allegato tutti gli atti necessari a fondare la censura. Condanna il ricorrente alle spese di cassazione (euro 5.500,00 compensi + euro 200,00 esborsi + spese forfettarie 15% e accessori) e dispone il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Cass. SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 2014 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Cass. SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 2014

    Stabiliscono i limiti del vizio motivazionale idoneo a determinare la nullità della sentenza: solo vizi radicali (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione incomprensibile) consentono la declaratoria di nullità.

  • Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016

    Precisa il concetto di motivazione apparente o incomprensibile come argomentazioni oggettivamente inidonee a rendere percepibile l'iter logico della decisione; rafforza il principio che il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è causa di nullità.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    art. 360 comma 1 numero 5 c.p.c.

    Norma invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che l'omesso esame deve riguardare fatti di natura storico-fenomenica e non l'interpretazione degli atti processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione di violazioni procedurali nella motivazione; la Corte osserva che non sono stati dedotti vizi riconducibili alla violazione di tale norma.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato e sulla sua efficacia esterna; la Corte notevole che non è stata dedotta la violazione di questa norma e che la contestazione dell'interpretazione del giudicato non è stata sufficientemente specifica.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 co. 1 quater

    art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale misura.

Massime di principio

  • La cassazione non è una sede di riesame del merito: le contestazioni sull'interpretazione degli atti processuali o sulla valutazione dei fatti spettano al giudice di merito e, salvo vizi di diritto ben specificati, non sono sindacabili in cassazione.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per omesso esame ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è necessario indicare un fatto storico decisivo (costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto) dedotto negli atti e provare che sia stato effettivamente omesso.
  • La doglianza inerente la motivazione comportante nullità deve riferirsi a vizi radicali (motivazione mancante, apparente, contraddittoria in modo insanabile o incomprensibile): la semplice insufficienza o contraddittorietà tenue non basta.
  • Se si assume l'esistenza di un giudicato formatosi in altra causa, il ricorrente deve allegare e depositare gli atti decisivi (sentenza, atti processuali) e spiegare con precisione perché il giudice di merito ha errato nella sua interpretazione; la genericità o la mancata produzione degli atti porta all'inammissibilità.
  • Chi non impugna in tempo utile una statuizione relativa a una parte della domanda in un giudizio precedente può trovarsi precluso dal formulare nuovamente la stessa domanda a causa del giudicato; è essenziale valutare l'efficacia esterna delle pronunce anteriori prima di proporre nuova azione.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile è probabile la condanna alle spese di legittimità e l'applicazione di misure sanzionatorie come il raddoppio del contributo unificato; valutare preventiva fattibilità e specificità delle censure prima di proporre cassazione.

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