Cassazione Civile, Sentenza n. 9801/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 16/06/2018 per assenza ingiustificata il 14/02/2018, per accumulo di debito orario (31,04 ore) e per aver svolto attività extraistituzionale (presidenza del C.d.A. di una cooperativa) senza previa autorizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando le valutazioni della Corte d'Appello di Ancona che aveva già respinto l'appello. È stato ritenuto tempestivo il procedimento disciplinare, legittima la valutazione disciplinare per mancata richiesta di autorizzazione all'incarico nella cooperativa e fondata la rilevanza disciplinare dell'assenza e del comportamento ripetuto relativo agli orari. La Corte ha anche ritenuto proporzionata la sanzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (euro 4.000,00 compensi professionali oltre oneri).
Norme richiamate
art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Rammentato dal ricorrente per contestare presunte violazioni del diritto di difesa e della tempestività della contestazione; la Corte ha però ritenuto infondate le doglianze relative alla violazione dell'art. 7 rispetto alla tempistica del procedimento disciplinare.
art. 55-bis d.lgs. n.165/2001
Stabilisce i termini per l'acquisizione della notizia di infrazione e l'avvio del procedimento disciplinare. La Corte ha ritenuto che il termine decorra dal momento in cui l'ufficio competente ha avuto una 'notizia di infrazione' idonea ad avviare il procedimento; pertanto la contestazione è stata considerata tempestiva.
art. 60 d.P.R. n. 3/1957
“L’impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Prevede l'incompatibilità assoluta per determinate attività: sebbene esista una deroga per le cooperative (art.61), l'art.60 sostiene il principio che l'esercizio di incarichi deve essere valutato e autorizzato dall'Amministrazione e la violazione comporta conseguenze disciplinari.
art. 61 d.P.R. n. 3/1957
“Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative (…)”.
Deroga il divieto assoluto previsto dall'art.60 per le società cooperative, ma non esonera il dipendente dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione al datore di lavoro: l'esenzione non cancella la necessità di valutazione di compatibilità e autorizzazione.
art. 53 d.lgs. n.165/2001 (comma 7 richiamato)
Impone che i dipendenti pubblici non svolgano incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione e disciplina le conseguenze della mancata autorizzazione; è norma di riferimento per cumulo di impieghi e incarichi nei rapporti di pubblico impiego.
art. 4, comma 7, legge n. 412/1991
“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso (…)”.
Nel settore sanitario sancisce il principio di esclusività e la rilevanza del conflitto d'interessi; è richiamato per affermare che anche in presenza di cooperative è necessaria la valutazione di compatibilità e l'autorizzazione.
art. 3-quater d.l. n.127/2021 conv. legge n.161/2021 (comma 1)
“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie ... al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (…)”
Introduce una deroga temporanea (fino al 31/12/2025) per le professioni sanitarie in relazione alle incompatibilità previste dalle norme citate; comunque non elimina l'obbligo di autorizzazione e le conseguenze disciplinari della sua mancata richiesta, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 8, comma 4, CCNQ 04.12.2017
“La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente (…)”.
Richiede che modifiche dell'articolazione della prestazione siano concordate tra amministrazione e dipendente; la mancata definizione per accordo può rendere illegittima una variazione, ma la Corte ha ritenuto che qui il datore aveva avviato interlocuzione cui il lavoratore non aveva dato corso.
art. 3 DPR n.62/2013; artt. 2106 e 2119 c.c.
Riferimenti richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione; la Corte ha ritenuto invece che il giudice di merito abbia correttamente valutato la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione.
Massime di principio
- L'accettazione di cariche sociali in una cooperativa non costituisce di per sé incompatibilità assoluta (art.61 DPR 3/1957), ma il dipendente pubblico deve comunque chiedere preventiva autorizzazione al datore di lavoro per la valutazione di compatibilità.
- Per i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego, il termine per l'avvio decorre dal momento in cui l'ufficio competente acquisisce una 'notizia di infrazione' idonea a iniziare il procedimento (art.55-bis d.lgs.165/2001). La conoscenza informale o di fatto non sempre coincide con l'acquisizione ufficiale della notizia.
- La mancata richiesta di autorizzazione per incarichi extraistituzionali può integrare responsabilità disciplinare e comportare sanzioni, compresa la possibilità di licenziamento se la condotta è grave e persistente.
- Le modifiche dell'orario di lavoro devono essere concordate quando previste da norme collettive (es. art.8 CCNQ); tuttavia, se il datore di lavoro ha avviato la relativa interlocuzione e il lavoratore non ha collaborato, l'assenza può essere giudicata ingiustificata.
- Nel valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare il giudice deve considerare gravità, contesto, intenzionalità e recidiva: l'accertamento di illecito non produce automaticamente una sanzione massima senza verifica di proporzionalità.
- La giurisprudenza recente sottolinea l'importanza dell'obbligo di esclusività nel pubblico impiego (art.98 Cost., art.53 d.lgs.165/2001 e art.4 l.412/1991), ma vi sono deroghe e limiti che vanno interpretati alla luce delle autorizzazioni e delle normative temporanee (es. art.3-quater DL 127/2021).
- Anche comunicazioni non formali (es. via mail non certificata) possono integrare la conoscenza di una modifica organizzativa se il lavoratore ne ha effettiva contezza; la buona fede e la correttezza reciproca sono parametri di valutazione.
- I precedenti disciplinari del lavoratore possono essere utilizzati dal datore per valutare la persistenza del comportamento negligente e la gravità complessiva, purché sia rispettato il diritto di difesa e le garanzie procedurali.
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