Cassazione Civile, Sentenza n. 10015/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la concessione della pensione di vecchiaia a Fusco sulla base del pagamento dei contributi oggetto di cartelle esattoriali e dell'applicazione della "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 d.l. n.193/2016. La Cassa ha contestato l'applicabilità dell'istituto di definizione agevolata alle Casse previdenziali dei professionisti (enti di diritto privato), sostenendo che la norma fosse riferibile soltanto agli enti previdenziali pubblici e che l'estensione alla Cassa avrebbe sottratto risorse e violato l'autonomia gestionale e regolamentare delle Casse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Cassa, ritenendo fondato il motivo: la definizione agevolata introdotta dall'art. 6 d.l. n.193/2016 (e le sue lettere e-bis e successive interpretazioni) non è applicabile alle Casse previdenziali dei professionisti, che sono persone giuridiche di diritto privato (ai sensi del d.lgs. n.509/94). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, disponendo anche la condanna alle spese del grado.
Norme richiamate
La Corte ritiene che l'art.6, norma di stretta interpretazione varata per una finalità eccezionale collegata alla riforma della riscossione e limitata agli anni 2000-2016, non possa essere estesa alle Casse private dei professionisti.
art.6, comma 10, lettera e-bis) d.l. n.193/16 (come interpretato)
"L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale"
L'interpretazione autentica (d.l. n.8/17) chiarisce che le sanzioni connesse a contributi/premi possono essere escluse dalla definizione agevolata anche quando il debitore sia l'ente previdenziale; tuttavia la Corte limita comunque l'ambito applicativo della norma agli enti previdenziali pubblici, escludendo le Casse professionali private.
decreto-legge n.8/2017 (interpretazione autentica)
Ha fornito una lettura interpretativa della lettera e-bis sostenendo l'esclusione delle sanzioni anche quando il debitore è l'ente previdenziale; la Corte però ritiene che tale interpretazione non estenda l'istituto alle Casse private.
d.lgs. n.509/1994 (art.1, co.1 e 2)
Usato per qualificare le Casse previdenziali dei professionisti come persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), fattore rilevante per escluderne l'inclusione nella definizione agevolata destinata agli enti pubblici.
Corte Costituzionale, sent. n.29/2018
Citata per spiegare la finalità e il contesto della definizione agevolata (misura eccezionale strettamente collegata alla riforma della riscossione e alla soppressione di Equitalia).
Cassazione civile, sent. n.15643/2018 e Cass. 10431/2017 (giurisprudenza riferita)
La sentenza impugnata aveva richiamato Cass.15643/18 per ritenere comunque spettante la pensione quando era stato pagato il capitale; la Cassazione in questa decisione osserva che la giurisprudenza è contrastante e richiama l'opportunità di applicare il principio corretto in base alla natura dell'ente (pubblico vs privato).
Massime di principio
- La definizione agevolata di cui all'art.6 d.l. n.193/2016 è di stretta interpretazione e nasce per finalità eccezionali con riferimento al periodo 2000-2016; non va estesa indiscriminatamente.
- Occorre distinguere tra enti previdenziali pubblici e Casse previdenziali dei professionisti (enti di diritto privato): l'applicabilità della definizione ai secondi non è automatica e richiede verifica della natura giuridica dell'ente.
- L'interpretazione autentica (d.l. n.8/17) ha chiarito che le sanzioni per contributi/premi possono essere escluse anche quando il debitore è l'ente previdenziale, ma ciò non implica necessariamente l'estensione dell'istituto alle Casse professionali private.
- In casi simili va valutato: a) la natura dell'ente (pubblico vs privato); b) il periodo temporale dei carichi (2000-2016); c) se il pagamento ha riguardato solo capitale o anche sanzioni/interessi; d) lo statuto e la regolamentazione della Cassa riguardo a sanzioni e saldo contributivo.
- Chi contesta l'applicabilità della definizione deve puntare sull'autonomia statutaria e sull'impatto finanziario per dimostrare che la norma non poteva operare nei confronti della Cassa; chi invece invoca la definizione deve fondare la pretesa su un'applicazione espressa della norma e su precedenti giurisprudenziali coerenti.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale (es. Cass.15643/18 vs Cass.10431/17) è prudente chiedere pronunce che verifichino la natura dell'ente e la corretta interpretazione normativa; spesso la questione sarà rimessa alla corte d'appello per istruttoria integrativa.
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