Cassazione Penale, Sentenza n. 23367/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurime ragioni: omessa pronuncia su alcuni capi di imputazione (proc. n. 2926/2015, capi A) e B) e correlati capi C) e D)), vizio di motivazione e travisamento della prova, carenza di correlazione tra accusa e decisione, genericità dell'appello del Pubblico Ministero, nullità formali (composizione del collegio e sottoscrizione della sentenza), errata qualificazione giuridica di talune condotte (distrazione vs bancarotta preferenziale), mancata valutazione di prove e perizia tecniche e lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'omessa pronuncia sui capi del proc. n. 2926/2015: ha annullato senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado nei confronti di Paola Fratolin e di Andrea Compiano e ha annullato senza rinvio, limitatamente ai capi A) e B) del procedimento n. 2926/2015, la sentenza nei confronti di Luigi Compiano (disponendo la trasmissione degli atti al GUP di Treviso per nuovo corso). Per il resto il ricorso di Luigi Compiano è stato rigettato: sono state confermate le condanne per i reati relativi alle società Assistel (bancarotta fraudolenta patrimoniale, capi A) e B) del proc. 2981/2015) e per i bonifici in proprio favore dalla IVC (923.300,00 euro, proc. 2967/2015). È stata eliminata, in conseguenza dell'annullamento parziale, la specifica maggiorazione di pena applicata per continuazione (mesi cinque e giorni dieci) nei confronti di Luigi Compiano. Spese e rifusione sono parzialmente regolate (con liquidazione a favore di parti civili per complessivi euro 4.550,00).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Causa di cassazione per vizi di motivazione, travisamento della prova e genericità dei motivi; la Corte esamina la specificità dell'appello e le parti dedotte ai sensi di tale norma
Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte osserva che tale rimedio non può sanare omissioni di pronuncia o modificazioni essenziali del provvedimento
Riferimento normativo collegato alle facoltà del giudice di integrare o correggere; utilizzato per discutere la portata dell'intervento integrativo del GUP
art. 181, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle nullità relative; evocata dalla difesa in relazione a preclusioni e termini per eccezioni
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina l'effetto devolutivo dell'appello; la Corte ricorda che pur vincolando l'oggetto dell'impugnazione non impedisce al giudice d'appello di motivare o valutare in termini diversi sui punti devoluti
art. 216, primo comma, n. 1 legge fall.
Norma che incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per alcune contestazioni richiamando i principi interpretativi sulla distrazione
Richiamato indirettamente nella verifica della qualificazione di restituzioni a soci (postergazione dei conferimenti) e nella giurisprudenza citata sulla distinzione tra restituzione di conferimenti e distrazione
artt. 3 D.P.R. n. 633/1972 e 88 D.P.R. n. 917/1986
Norme fiscali richiamate dalla difesa della Fratolin per sostenere la regolarità formale degli atti di cessione del credito; la Corte non ha ritenuto determinante tale profilo
artt. 619 e 621 cod. proc. pen.
Norme sul possesso e prova della proprietà di beni mobili rinvenuti in sede fallimentare; evocati per discutere la titolarità delle autovetture contestate
Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità (criteri interpretativi)
La Corte richiama consolidata giurisprudenza (es. Sez. U Passarelli e altre) sui presupposti del reato di bancarotta per distrazione, sulla non necessità del nesso causale con il fallimento e sui limiti della correzione di errori materiali
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su capi di imputazione nella decisione di primo grado è vizio grave: non è sanabile con semplice integrazione motivazionale ex art.130 c.p.p. e impone l'annullamento della sentenza limitatamente ai capi non pronunciati e la restituzione degli atti al giudice di primo grado per nuovo corso
- L'errore materiale nell'intestazione della sentenza (diversa indicazione dei giudici rispetto al verbale di deliberazione) è emendabile; la nullità non sussiste se la deliberazione in udienza è documentata e firmata correttamente
- Il rimedio della correzione di errore materiale non può essere usato per sopperire a omissioni che modificano in modo essenziale la decisione: l'area di operatività dell'art.130 c.p.p. è pertanto limitata
- In materia di bancarotta, per la configurazione della distrazione non è necessario dimostrare il nesso causale con il successivo fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza; è sufficiente la destinazione delle risorse a usi estranei all'impresa ove ne risulti un depauperamento
- Il rimedio dell'appello del Pubblico Ministero per difetto di specificità può essere comunque ammissibile se la motivazione di primo grado risulta apparente o largamente insufficiente: la mera riproduzione in appello della memoria d'accusa non è di per sé genericità se necessaria a contrastare una motivazione fittizia
- La qualificazione giuridica di restituzioni ai soci (bancarotta preferenziale vs distrazione) richiede valutazione del quadro economico-finanziario concreto: la restituzione di finanziamenti in presenza di grave squilibrio finanziario può essere ricondotta a bancarotta distrattiva a norma della giurisprudenza più recente
- Il principio devolutivo delimita l'oggetto dell'appello ma non impedisce al giudice d'appello di riesaminare fatti e prove nell'ambito dei punti devoluti; tuttavia non consente di supplire a una totale omissione deliberativa del primo giudice
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