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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4250/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari: a) era illogico valorizzare il fatto che le armi non fossero detenute nell'abitazione di residenza perché l'indagato aveva comunque la disponibilità di un altro locale (le chiavi del quale si trovavano nell'abitazione cui sono stati comminati gli arresti domiciliari); b) omissione di valutazione rispetto ad altri oggetti rinvenuti nella perquisizione (ricetrasmittenti, passamontagna, parrucche) che, unitamente alle armi, indicherebbero un maggior pericolo di reiterazione del reato difficile da contenere con gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la prima censura (presunto rilievo decisivo al fatto che le armi non fossero nell'abitazione) non evidenzi vizi logici né travisamenti del materiale probatorio, ma rappresenti una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla omessa menzione di passamontagna e ricetrasmittenti, la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia spiegato perché tale maggiore pericolosità non possa essere comunque contenuta mediante arresti domiciliari: mancava prova di un concreto rischio che l'indagato violi le regole di auto contenimento (es. precedenti violazioni, latitanza, inidoneità del domicilio), mentre il riferimento a possibili interventi di terzi nella rete dell'indagato era meramente congetturale. Di conseguenza è stata confermata, nei termini di fatto, l'idoneità degli arresti domiciliari disposti dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disciplina armi)

    Norme richiamate per configurare il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo contestato all'indagato.

  • Codice penale

    Norma richiamata per il reato di ricettazione riferito alle armi rinvenute.

  • Codice di procedura penale

    art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo

    Richiamato a spiegare l'ipotesi di presunzione di adeguatezza di misure meno afflittive per taluni reati; la Corte osserva che, nei reati per i quali tale presunzione non opera, il giudizio di adeguatezza tra carcere e arresti domiciliari si basa su domicilio idoneo e sul rischio di violazione delle regole di auto contenimento.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato come principio in tema di esigenze cautelari di prevenzione (rischio di reiterazione del reato) cui deve rispondere la misura cautelare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sindacabile una semplice diversa valutazione di merito: il ricorrente deve evidenziare vizi logici, travisamenti del materiale probatorio o omissioni tali da incidere sulla motivazione.
  • Per contrastare la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari occorre documentare il concreto rischio che l'indagato violi le regole di auto contenimento (es. precedenti violazioni della misura, latitanza, inidoneità del domicilio), non limitarsi a deduzioni congetturali.
  • La mera presenza di strumenti potenzialmente idonei a commettere reati (passamontagna, ricetrasmittenti, ecc.) deve essere collegata, con elementi concreti, all'impossibilità di controllare tale rischio nella sede domiciliare per poter giustificare la custodia in carcere.
  • La disponibilità di un locale diverso dalla residenza e la presenza di chiavi non determinano automaticamente l'inidoneità degli arresti domiciliari: va dimostrato in cosa ciò renda inefficace il controllo e l'auto contenimento.
  • Chi impugna deve focalizzarsi su lacune della motivazione o su elementi probatori specifici che rendano illogica la scelta del giudice di merito; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

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