Cassazione Civile, Ordinanza n. 31382/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un'impresa edile aveva chiesto al condominio il pagamento del corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio. Il condominio aveva chiamato in causa il proprio ex amministratore, assumendo che questi avesse commissionato i lavori senza previa delibera assembleare e quindi senza potere rappresentativo; l'impresa aveva poi formulato una domanda espressa anche nei confronti dell'ex amministratore, dichiarata però inammissibile perché tardiva. Il tribunale aveva rigettato la domanda dell'impresa verso il condominio e aveva ritenuto che il contratto stipulato dall'amministratore senza autorizzazione o ratifica non vincolasse il condominio. L'ex amministratore aveva appellato sostenendo che la motivazione del primo giudice, nella parte in cui affermava l'inefficacia del contratto verso il condominio e la possibile responsabilità del falsus procurator, fosse idonea a formare giudicato e quindi gli consentisse di impugnare, chiedendo anche, in subordine, la garanzia dell'assicuratore. In cassazione deduceva violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e omesso esame dell'urgenza dei lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'appello dell'ex amministratore fosse inammissibile per difetto di interesse. Ha affermato che la motivazione del tribunale sulla stipula senza poteri non aveva formato giudicato nei rapporti tra ex amministratore e impresa, poiché la domanda dell'impresa contro il terzo chiamato era stata dichiarata inammissibile e la domanda di manleva del condominio era rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale. Di conseguenza, l'appellante non subiva alcun effetto riflesso pregiudizievole suscettibile di giustificare un'autonoma impugnazione della motivazione. Il secondo motivo, relativo all'urgenza dei lavori, è stato dichiarato inammissibile perché inerente al merito, precluso dalla già dichiarata inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire e ad impugnare richiede un'utilità giuridica concreta derivante dall'accoglimento del gravame; manca l'interesse all'impugnazione quando la parte non è soccombente, neppure parzialmente, o quando mira solo a modificare la motivazione senza un pregiudizio attuale.
Il motivo è stato richiamato per contestare la portata della motivazione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una statuizione suscettibile di giudicato contro l'ex amministratore.
Le attribuzioni dell'amministratore sono limitate all'ordinaria amministrazione e non comprendono, di regola, la deliberazione di lavori straordinari senza intervento dell'assemblea.
L'urgenza dei lavori non amplia il potere di rappresentanza dell'amministratore verso i terzi; rileva solo sul piano interno del rimborso delle spese.
L'urgenza può fondare il diritto dell'amministratore al rimborso nei rapporti interni con i condomini, ma non rende opponibile al condominio un contratto stipulato senza delibera o ratifica.
È richiamato come esempio di espressa previsione di legge che può far ricadere gli effetti del contratto in capo a chi ha agito senza potere; in assenza di tale previsione, il falsus procurator non assume automaticamente gli obblighi contrattuali.
Indica il rito camerale seguito in cassazione.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare esiste solo se dalla riforma della decisione deriva un'utilità giuridica concreta e attuale; non è sufficiente il solo desiderio di correggere o eliminare una motivazione sfavorevole, se questa non si traduce in una statuizione idonea al giudicato contro l'impugnante.
- Nel condominio, la stipulazione di un contratto per lavori straordinari da parte dell'amministratore senza previa deliberazione o successiva ratifica assembleare non vincola i condomini, poiché i poteri dell'amministratore non si estendono automaticamente alla straordinaria amministrazione.
- L'eventuale urgenza delle opere condominiali non amplia il potere rappresentativo dell'amministratore verso i terzi: essa può incidere solo sui rapporti interni e sul diritto al rimborso delle spese, non sulla validità/efficacia del contratto verso il condominio.
- La responsabilità del falsus procurator verso il terzo contraente è configurabile come questione distinta dall'inefficacia del contratto verso il rappresentato, ma non si produce automaticamente come assunzione personale delle obbligazioni contrattuali in assenza di una specifica previsione di legge.
- Quando la domanda principale è rigettata e le domande verso il terzo chiamato sono dichiarate inammissibili o assorbite, non si forma giudicato sui rapporti interni o riflessi tali da legittimare un'appello autonomo del terzo chiamato solo sulla motivazione.
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