Sentenza del 23/01/2020 n. 1468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento, da parte della CTR di Cagliari, dell'avviso di accertamento relativo al 2004 con maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA) derivanti dal recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio. L'Amministrazione aveva contestato la genericità delle fatture (mancanza delle indicazioni prescritte) e l'omessa fatturazione di prestazioni di servizi (prestito personale e noleggio/affitto di macchinari), sostenendo che ciò impediva di verificare deducibilità e detraibilità e che l'onere della prova gravava sul contribuente. In cassazione l'Agenzia deduce violazioni di norme del DPR 633/1972, degli artt. 2697 e 1665 c.c. e della regola sull'onere della prova (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che: 1) l'Ufficio, per ritenere fittizie o inesistenti operazioni indicate con fatture generiche, deve fornire riscontri indiziari attendibili; 2) il contribuente aveva assolto l'onere probatorio producendo contratti e documenti idonei a dimostrare le prestazioni; 3) i documenti prodotti in sede contenziosa sono utilizzabili se non sussiste prova che il contribuente si sia sottratto alla richiesta di esibizione in sede di verifica; 4) in tema di IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pertanto l'assenza di fattura non consente automaticamente il recupero d'imposta se non è dimostrato il pagamento. Spese di giudizio a carico della ricorrente (Agenzia). Sentenza depositata 23/01/2020.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La mancanza di indicazioni previste in fattura può rendere dubbia la detraibilità/deducibilità, ma non basta da sola: l'Amministrazione deve fornire indizi concreti dell'inesistenza/fittizietà dell'operazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Limitazione dell'utilizzabilità dei documenti non acquisiti durante l'accesso: la norma non opera automaticamente quando il contribuente non si è sottratto alla prova; i documenti prodotti in giudizio sono valutabili se non sussiste prova di rifiuto o sottrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo: per l'IVA è decisivo il pagamento, non soltanto l'esecuzione materiale della prestazione.
Regola generale sull'onere della prova: l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il contribuente dimostra i fatti che fondano la deducibilità/detraibilità.
Norma sull'appalto che stabilisce il momento del diritto al pagamento con l'accettazione dell'opera; la Corte osserva che il sorgere del diritto non prova però l'effettivo pagamento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento del ricorso per cassazione prospettato dall'Amministrazione (violazione di legge): la Corte ha rigettato i motivi basati su tale censura.
Direttiva 2006/112/CE
Va considerata tutta la documentazione che modifica o integra la fattura iniziale; la giurisprudenza comunitaria richiede che il contribuente fornisca elementi integrativi quando le fatture sono succinte.
Giurisprudenza nazionale e comunitaria richiamata
Cass. n. 13882/2018; Cass. n. 16536/2010; Cass. n. 13209/2009; Cass. 21870/2018; Corte di Giustizia C-516/14
Confermano i principi: onere probatorio, ammissibilità di documenti prodotti in giudizio salvo comportamento ostativo del contribuente, e il momento della effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA coincidente con il pagamento.
Massime di principio
- La mera genericità formale di una fattura non legittima automaticamente il recupero fiscale: l'Amministrazione deve produrre indizi concreti di fittizietà o inesistenza dell'operazione.
- Il contribuente può integrare la propria prova con contratti e documenti anche se prodotti in sede contenziosa, salvo che risulti che in sede di verifica abbia volutamente rifiutato o sottratto tali documenti.
- In tema di IVA, le prestazioni di servizi sono considerate effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; quindi, senza prova del pagamento non può farsi luogo a tassazione basata solo sull'esecuzione materiale della prestazione.
- Il fatto che il diritto al pagamento sia sorto (es. per accettazione dell'opera nell'appalto) non equivale alla prova che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato.
- L'onere della prova è ripartito: all'Amministrazione spetta dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria; al contribuente quello dell'esistenza e dell'inerenza dei costi e della regolarità della documentazione giustificativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 4 - Corte dei Conti
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 239 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →