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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5652/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità penale di Susat per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione fiscale 2012 con evasione di IRES e IVA). In appello era stata disposta una perizia contabile: il perito ha quantificato l'IVA effettivamente omessa in misura inferiore alla soglia di punibilità (assoluzione per IVA) e l'IRES in misura superiore alla soglia (condanna per IRES). Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: omissione di decisione su istanza istruttoria di produzione di documentazione contabile; mancata ammissione di prova decisiva (documentazione); vizio di motivazione sul rigetto dell'istanza; contestazione della valenza probatoria della documentazione esaminata dal perito (appunti interni); vizio di motivazione sulla determinazione del superamento della soglia di punibilità, atteso che il perito avrebbe rilevato dubbia affidabilità della documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le scelte della Corte d'appello in materia di riapertura dell'istruttoria e ammissione di prove siano rimesse al suo potere discrezionale e non sindacabili in sede di legittimità salvo violazione di legge o manifesta illogicità; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta disponendo una perizia contabile, nell'ambito della quale il ricorrente poteva sottoporre la documentazione al perito; le valutazioni di attendibilità e di merito delle conclusioni peritali (soprattutto in ordine all'IRES) rientrano nel libero convincimento del giudice e sono insindacabili in cassazione se congruamente motivate; le censure basate su estrapolazioni isolate dalla relazione peritale sono generiche e inammissibili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e la rilevanza penale dell'imposta evasa; nel caso concreto la Corte ha confermato la rilevanza penale rispetto all'importo di IRES quantificato dal perito

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per censurare una presunta omissione del provvedimento relativo a una richiesta istruttoria; la Corte ha ritenuto che la decisione sulla riapertura o meno dell'istruttoria in appello rientri nella discrezionalità del giudice e non sia sindacabile in cassazione salvo vizi di legge o manifesta illogicità

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Norma richiamata a titolo esemplificativo per dire quando l'ammissione di prove in appello possa essere imposta; in mancanza di condizioni previste da tale disposizione la valutazione resta discrezionale

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che consente, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Le decisioni del giudice di appello circa l'ammissione o la riapertura dell'istruttoria sono di natura discrezionale e non sono sindacabili in Cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Se la Corte d'appello dispone una perizia tecnico-contabile, le parti devono fornire e far valutare la documentazione utile direttamente nell'ambito dell'attività peritale; la mancata acquisizione formale in udienza può essere compensata dalla possibilità di esibire i documenti al perito
  • Le censure che attaccano valutazioni tecniche o di merito (es.: attendibilità di una consulenza peritale, quantificazione dell'imposta) sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a sindacare la valutazione del giudice di merito; sono ammissibili solo se si dimostrano vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge
  • Contestazioni generiche basate su estrapolazioni isolate da relazioni tecniche senza un confronto complessivo con il contenuto della perizia e con la motivazione del giudice sono inammissibili
  • Presentare ricorso infondato in cassazione può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme a favore della Cassa delle ammende

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