Cassazione Civile, Ordinanza n. 32383/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva ottenuto in appello l'accoglimento della propria impugnazione avverso una cartella di pagamento che il primo giudice aveva ritenuto inammissibile perché conosciuta solo tramite estratto di ruolo; la commissione tributaria regionale aveva invece riconosciuto l'ammissibilità del ricorso e l'omessa notifica della cartella, ma aveva compensato le spese di lite motivando la decisione con la sola "riforma della sentenza di primo grado". Con un unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., dell'art. 2233 c.c., delle norme sul compenso professionale e delle disposizioni del processo tributario, oltre a plurimi parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che la compensazione delle spese era stata disposta con motivazione apparente e senza un valido presupposto, poiché la semplice riforma della sentenza di primo grado non integra grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che sulla ammissibilità dell'impugnazione si era formato giudicato interno e che, nel processo tributario applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La formula utilizzata dal giudice d'appello, limitata alla "riforma della sentenza di primo grado", è stata giudicata incompatibile con tali presupposti, perché non esprime una ragione autonoma e grave di compensazione, ma richiama semplicemente la soccombenza dell'appellata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione inidonea in tema di spese
norma evocata dal ricorrente quale regola del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
norma evocata quale disciplina della compensazione delle spese, derogatoria rispetto alla soccombenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente o insufficiente del capo sulle spese
art. 2233, secondo comma, c.c.
richiamato nel motivo, in relazione alla liquidazione dei compensi professionali
richiamato nel motivo insieme alla disciplina dei compensi e delle spese
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese professionali
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese professionali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
richiamato nel motivo nell'ambito delle norme sul processo tributario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
stabilisce che nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis
richiamato nel motivo nell'ambito delle norme processuali tributarie
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
richiamato nel motivo per la struttura motivazionale della decisione tributaria
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 25 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 102 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 117 Cost.
richiamato in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU
art. 21 CDFUE
richiamato dal ricorrente come parametro eurounitario
art. 47 CDFUE
richiamato dal ricorrente come parametro eurounitario
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale
art. 14 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
- La mera formula della "riforma della sentenza di primo grado" non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché non individua un autonomo profilo di complessità o di peculiarità della lite.
- Quando il giudice di merito dispone la compensazione delle spese al di fuori dei presupposti legali, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Il principio di soccombenza resta il criterio ordinario di regolazione delle spese; la compensazione è una deroga che richiede motivazione specifica e non meramente apparente.
- Laddove non vi sia soccombenza reciproca, il giudice deve individuare una ragione concreta, grave ed eccezionale, e non può fondare la compensazione sulla sola soccombenza della parte vittoriosa in primo grado.
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