Cassazione Civile, Ordinanza n. 27730/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione della pensione con inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, in relazione ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e mobilità, con estensione del tema anche al ricalcolo della contribuzione figurativa per periodi di disoccupazione. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto del pensionato e condannando l'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche e degli interessi, ritenendo che tali emolumenti dovessero essere inclusi nella retribuzione imponibile/pensionabile e che l'INPS non avesse provato di averli effettivamente computati. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, L. n. 155/1981, 7, comma 9, L. n. 223/1991, 2, L. n. 164/1975 e art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione, aveva valorizzato in modo parziale e non corretto circolari interne, e soprattutto aveva invertito l'onere della prova ponendo a carico dell'INPS la dimostrazione contraria, mentre sarebbe stato il pensionato a dover provare l'inesattezza del computo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS, affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato l'inadempimento dell'ente nell'obbligo di calcolo della pensione con inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa. Secondo la Corte, l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa integra un fatto estintivo della pretesa azionata e, quindi, l'onere della prova grava sull'INPS; il ricorrente, invece, si era limitato a negare la mancata inclusione degli emolumenti e a invocare una presunzione di corretto calcolo, senza indicare specificamente gli atti processuali da cui risultasse l'effettiva inclusione. Sono state richiamate precedenti conformi della Sezione lavoro. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell'INPS alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore dei difensori del controricorrente, e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il vizio dedotto dall'INPS per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2
Indica la trattazione in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 8, comma 4, L. n. 155/1981
Richiamato come norma sulla base di calcolo della retribuzione pensionabile in relazione ai periodi di contribuzione figurativa.
art. 7, comma 9, L. n. 223/1991
Richiamato insieme alle altre norme sulla contribuzione figurativa e sul trattamento di pensione.
Richiamato quale base normativa del sistema di contribuzione figurativa rilevante nel caso.
La Corte ne applica il criterio di riparto dell'onere della prova, ritenendo che l'esatto adempimento dell'INPS costituisca fatto estintivo da provare dall'ente.
Richiamata dalla Corte territoriale come fonte dell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Richiamato come modifica della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Richiamata come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di riliquidazione della pensione e contribuzione figurativa, se il pensionato deduce l'omesso computo di voci retributive nella base pensionabile, l'ente previdenziale che abbia l'obbligo legale di effettuare l'accredito deve provare il corretto adempimento, trattandosi di fatto estintivo della pretesa.
- Non è sufficiente per l'ente limitarsi a contestare l'allegazione avversaria o a invocare una presunzione di regolare calcolo: occorre indicare specificamente gli atti o i dati da cui risulti l'effettiva inclusione delle voci retributive contestate.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito in una nuova valutazione presuntiva del materiale istruttorio quando il motivo di ricorso si risolva nella mera richiesta di un diverso apprezzamento del fatto.
- Le pronunce conformi che abbiano evidenziato contraddizioni interne della motivazione hanno portata diversa dalle decisioni in cui il giudice di merito abbia invece compiutamente accertato l'inadempimento dell'ente e ripartito correttamente l'onere probatorio.
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