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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23732/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore ceduto)

La controversia

La controversia nasce da un intreccio tra un contratto di factoring e un rapporto di franchising: i crediti maturati dalla società cedente nei confronti della società operante nel settore del noleggio a breve termine di autoveicoli erano stati ceduti al factor, poi incorporato nell'attuale ricorrente. La debitrice ceduta aveva effettuato pagamenti per i c.d. "netti mensili"; in seguito, la cedente aveva comunicato di ricevere i pagamenti presso di sé e la debitrice aveva versato alcune somme alla cedente. Il factor sosteneva di essere legittimato all'incasso dei crediti relativi a specifiche mensilità e chiedeva la condanna della debitrice al pagamento di un importo corrispondente ai corrispettivi delle cessioni. La debitrice aveva contestato l'efficacia e opponibilità della cessione, chiedendo in via subordinata l'accertamento dell'estinzione parziale dei crediti per compensazione/ripetizione di quanto pagato al cedente. In appello, la corte territoriale ha ritenuto non provato il pagamento del corrispettivo delle cessioni da parte del factor e ha quindi negato la pretesa creditoria. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti dimostravano la cronologia e la causale delle operazioni e quindi il proprio credito; dall'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., assumendo che, essendo la cessione conosciuta dalla debitrice, il pagamento al cedente non poteva avere effetto liberatorio e la corte avrebbe dovuto riconoscere l'obbligo di pagamento in favore della cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale e della quaestio facti, attività preclusa al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 1264 c.c., tendeva anch'esso a ottenere una nuova valutazione dei documenti e delle risultanze di fatto, senza spiegare in che modo la norma sarebbe stata violata o male sussunta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei documenti; occorre indicare un vero fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede di chiarire in che cosa consista l'errore di interpretazione o di sussunzione; non è ammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle risultanze fattuali.

  • art. 1264 c.c.

    La norma sulla cessione del credito e sull'opponibilità al debitore ceduto non può essere invocata in cassazione in modo astratto o meramente assertivo; la sua violazione va prospettata mostrando l'erronea applicazione alla fattispecie come accertata dal giudice di merito.

  • art. 2709 c.c.

    La Corte d'appello aveva richiamato la necessità di scritture contabili idonee a ricostruire i versamenti; la Cassazione non entra nel merito di tale profilo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che chiedevano una nuova valutazione probatoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito mediante una lunga ricostruzione documentale finalizzata a ottenere una nuova lettura delle prove; occorre l'individuazione puntuale di un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, dietro la formale evocazione della norma, la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nemmeno quando la doglianza sia formulata come violazione dell'art. 1264 c.c. in tema di cessione del credito.
  • Perché una censura ex art. 360, n. 3 c.p.c. sia ammissibile, deve evidenziare l'errore di interpretazione della norma oppure l'erronea sussunzione del fatto accertato nella fattispecie legale; non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei documenti.
  • rami istruttori e classificatori?

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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