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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05518/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla pretesa di una dipendente della Regione Abruzzo di ottenere il riconoscimento di differenze retributive correlate alla perequazione del trattamento economico di anzianità prevista da normative regionali succedutesi nel tempo. La lavoratrice aveva già promosso in passato un giudizio fondato sulla legge regionale Abruzzo n. 118 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2005 e poi dalla legge regionale n. 16 del 2008; tale pretesa era stata tuttavia respinta in sede di legittimità dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005, come sostituito nel 2008, nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 della legge regionale n. 118 del 1998. Nonostante ciò, la dipendente ha introdotto un nuovo giudizio chiedendo la condanna della Regione al pagamento di somme di denaro sulla base delle medesime disposizioni regionali, sostenendo che la norma incostituzionale conservasse efficacia per i rapporti sorti prima della pronuncia della Corte costituzionale, che il comma 2-ter avrebbe autonomo rilievo, che si sarebbe consolidato un diritto soggettivo perfetto alla perequazione retributiva e che fosse stato violato anche il legittimo affidamento. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme regionali richiamate e di varie norme processuali e costituzionali, oltre a omesso esame di fatti decisivi e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la domanda della ricorrente era già stata sostanzialmente preclusa da un precedente giudicato di legittimità formatosi con sentenza n. 19671 del 2015, che aveva cassato e deciso nel merito una domanda identica, rigettandola. La Corte ha inoltre osservato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge regionale Abruzzo n. 6 del 2005, come modificato nel 2008, impedisce di fondare su quella disciplina un diritto alla perequazione retributiva, poiché la materia del trattamento economico dei dipendenti regionali appartiene all'ordinamento civile, riservato alla potestà legislativa esclusiva statale. È stata esclusa anche la sussistenza di un legittimo affidamento, perché la Regione non aveva mai applicato la norma e, dopo le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione, non poteva ritenersi sorto alcun affidamento tutelabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998

    La disposizione, introdotta dalla legislazione regionale successiva, era posta a base della pretesa perequativa della dipendente, ma non può più essere utilizzata come fondamento del diritto azionato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e il successivo giudicato sfavorevole.

  • art. 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005

    È la norma regionale che aveva introdotto la disciplina perequativa del trattamento economico di anzianità; la Corte ribadisce che essa, nella parte qui rilevante, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché incideva su materia riservata alla competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16 del 2008

    La modifica regionale del 2008 non salva la pretesa della ricorrente, poiché la disciplina introdotta è stata colpita dalla successiva declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui inseriva il comma 2-bis.

  • art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    La Corte richiama il parametro costituzionale per affermare che il trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nell'ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  • artt. 112, 113 e 132 c.p.c.

    Norme invocate dalla ricorrente per censurare la motivazione e la pronuncia di merito, ma le relative doglianze sono giudicate inammissibili perché incompatibili con il precedente giudicato e con l'assetto normativo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione costituzionale e di carenza motivazionale, ma non idonei a superare il giudicato e l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una pretesa giudiziale è già stata definitivamente esaminata e rigettata in un precedente giudizio di legittimità, il giudicato preclude la riproposizione della medesima domanda, anche se formulata nuovamente sotto argomentazioni in parte diverse.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che attribuisca un vantaggio economico non consente di fondare un diritto soggettivo alla relativa prestazione, se tale diritto non risulta già definitivamente accertato in precedenza.
  • In materia di trattamento economico dei dipendenti regionali, la disciplina incide sull'ordinamento civile e, pertanto, non può essere validamente dettata dal legislatore regionale in violazione della competenza esclusiva statale.
  • Il legittimo affidamento non è configurabile quando la disciplina invocata non sia mai stata applicata dall'amministrazione e, comunque, sia stata travolta da una pronuncia di illegittimità costituzionale e da un giudicato sfavorevole.
  • Una censura di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi non può essere accolta se la sentenza di merito ha affrontato i fatti rilevanti e la questione è comunque chiusa da un precedente giudicato ostativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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