Cassazione Civile, Ordinanza n. 36419/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da un atto pubblico di stipulazione di un mutuo fondiario nel quale risultava l'erogazione della somma mutuata. I mutuatari sostenevano che tale erogazione non fosse mai avvenuta e, per questo, avevano proposto querela di falso contro il rogito notarile. In primo grado la querela era stata dichiarata inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, ma la Corte territoriale aveva soprattutto valorizzato il fatto che la questione dell'effettiva corresponsione della somma era già stata accertata con precedente sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che il nuovo giudizio non poteva rimetterla in discussione. Con il ricorso per cassazione i mutuatari hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., sostenendo che la querela di falso fosse l'unico mezzo idoneo a vincere la fede privilegiata dell'atto pubblico e che il precedente giudicato non fosse ostativo, non essendo stata in quel giudizio proposta querela di falso; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 339 c.p.c., assumendo che la possibilità di impugnare la sentenza precedente e l'identità dei motivi non impedissero la querela nel nuovo giudizio; 3) violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. per motivazione insufficiente e illogica; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato la prova testimoniale favorevole e avallato l'asserita consegna in contanti di una somma ingente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, e ha dichiarato assorbito il quarto. La Corte ha riconosciuto in astratto che la querela di falso è il mezzo tipico per contestare la pubblica fede dell'atto pubblico, ma ha ritenuto che tale profilo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato la proponibilità della querela, bensì aveva escluso che essa potesse produrre effetti utili, perché il fatto oggetto di contestazione era già coperto da giudicato in forza della precedente sentenza non impugnata. Ne è derivato, secondo la Cassazione, un difetto di interesse all'impugnazione, poiché anche l'eventuale accoglimento delle censure non avrebbe potuto eliminare la preclusione derivante dal giudicato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della controparte; richiamato inoltre il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni del pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza.
La querela di falso è lo strumento processuale tipico per contestare la veridicità dell'atto pubblico.
Il giudicato rende incontestabile il fatto accertato nella precedente sentenza non impugnata.
La sentenza passata in giudicato acquista autorità di cosa giudicata e preclude la riproposizione della questione decisa.
Richiamato nel contesto delle impugnazioni della sentenza di primo grado.
La motivazione deve essere esistente e comprensibile; la censura è stata tuttavia ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione impugnata.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.
Il giudice valuta le prove secondo il prudente apprezzamento, ma la doglianza è stata assorbita dalla preclusione del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso è il mezzo necessario per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico, ma la sua proponibilità non consente di superare un fatto già coperto da giudicato sostanziale.
- Quando la decisione impugnata si fonda in modo decisivo sull'autorità del giudicato formatosi su un precedente accertamento del fatto, le censure che mirano solo a contestare la validità o l'ammissibilità del mezzo di prova sono inammissibili se non colpiscono tale ratio decidendi.
- Sussiste difetto di interesse all'impugnazione quando, anche ove la censura fosse accolta, la statuizione non potrebbe comunque produrre un vantaggio concreto per la parte, perché il punto controverso è già irretrattabilmente definito dal giudicato.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove o sul vizio motivazionale restano assorbite se il fatto controverso è ormai coperto da giudicato e dunque non più discutibile nel processo successivo.
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