Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente servizio)
La controversia
Una società che gestisce il servizio di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua, in base a un contratto di somministrazione stipulato con una struttura sanitaria accreditata, è stata convenuta per ottenere la declaratoria del proprio obbligo di applicare una tariffa agevolata prevista dal regolamento del servizio per alcune categorie di utenti ("comunità" ed enti analoghi) e il risarcimento del danno da inadempimento, quantificato nella differenza tra quanto pagato e quanto sarebbe stato dovuto con la tariffa ridotta. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo: che l'utente non vantasse un diritto soggettivo alla determinazione della tariffa in una certa misura, ma solo all'esatto adempimento della fornitura; che l'art. 37 del regolamento non imponesse una tariffa predeterminata, lasciando discrezionalità al gestore e richiedendo comunque approvazione dell'autorità di settore; che la controversia non concernesse quindi l'esistenza o l'esecuzione dell'obbligazione contrattuale; inoltre ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per genericità e l'omessa pronuncia su tale eccezione, nonché ha contestato nel merito l'inclusione della struttura nella nozione di "comunità".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la statuizione della Corte d'appello sulla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda dell'utente era, nella sostanza, una domanda di adempimento e di risarcimento ex art. 1218 c.c. relativa a un rapporto individuale di utenza; ha escluso che fosse decisiva la questione se il regolamento imponesse un obbligo o una facoltà di determinazione tariffaria, trattandosi di profili di merito e di interpretazione contrattuale; ha osservato che l'eventuale indeterminatezza della tariffa avrebbe potuto incidere, semmai, sulla validità della clausola, non sulla giurisdizione, ed ha richiamato l'art. 1561 c.c. come criterio suppletivo. Il secondo motivo è stato rigettato perché l'appello era chiaramente intellegibile, la sentenza di primo grado si fondava su un'unica ratio sulla giurisdizione, e l'omessa pronuncia su eccezioni processuali non è censurabile ex art. 112 c.p.c. come vizio di ultrapetizione ma solo, eventualmente, come error in procedendo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente a questioni di merito ormai assorbite dalla sola decisione sulla giurisdizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato formalmente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha ricondotto la censura all'erronea qualificazione della domanda e della giurisdizione.
la domanda dell'utente, qualificata come domanda di adempimento e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ricade nell'ambito di questa norma e dunque nella giurisdizione del giudice ordinario.
la Corte ha ritenuto infondata la dedotta genericità dell'appello, poiché il gravame era chiaramente comprensibile.
richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato ostativo, osservando che sulla giurisdizione un appello comunque motivato impedisce il formarsi del giudicato.
l'omessa pronuncia su eccezioni processuali non integra, secondo la Corte, vizio censurabile come violazione di tale norma; al più può configurare un error in procedendo.
richiamato per la rimessione degli atti al Tribunale dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario in appello.
ha giustificato la rimessione della causa alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di giurisdizione.
richiamato come disposizione che supplisce all'eventuale indeterminatezza della tariffa dovuta dal somministrante.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'accertamento dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contratto di somministrazione o di utenza è dedotto per far valere l'inadempimento dell'obbligo di applicare una determinata tariffa, la controversia attiene al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la misura concreta della tariffa è controversa.
- La distinzione tra esistenza dell'obbligo contrattuale e determinazione quantitativa della prestazione riguarda il merito dell'interpretazione del contratto, non il riparto di giurisdizione.
- L'eventuale indeterminatezza della clausola che preveda una tariffa agevolata non sposta la giurisdizione, ma può incidere soltanto sulla validità della clausola o sulla sua integrazione secondo le norme di legge applicabili.
- In sede di impugnazione, l'omessa espressa pronuncia su eccezioni processuali può dar luogo, al più, a nullità per error in procedendo, ma non è di per sé denunciabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. nei termini dell'omessa pronuncia sul merito.
- Le questioni di merito rimangono assorbite quando il giudice decide esclusivamente sulla giurisdizione; pertanto le censure che investono l'interpretazione della clausola o l'appartenenza del soggetto a una certa categoria tariffaria sono inammissibili se la sentenza impugnata non le ha affrontate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24281/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24283/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24294/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →