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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente servizio)

La controversia

Una società che gestisce il servizio di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua, in base a un contratto di somministrazione stipulato con una struttura sanitaria accreditata, è stata convenuta per ottenere la declaratoria del proprio obbligo di applicare una tariffa agevolata prevista dal regolamento del servizio per alcune categorie di utenti ("comunità" ed enti analoghi) e il risarcimento del danno da inadempimento, quantificato nella differenza tra quanto pagato e quanto sarebbe stato dovuto con la tariffa ridotta. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo: che l'utente non vantasse un diritto soggettivo alla determinazione della tariffa in una certa misura, ma solo all'esatto adempimento della fornitura; che l'art. 37 del regolamento non imponesse una tariffa predeterminata, lasciando discrezionalità al gestore e richiedendo comunque approvazione dell'autorità di settore; che la controversia non concernesse quindi l'esistenza o l'esecuzione dell'obbligazione contrattuale; inoltre ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per genericità e l'omessa pronuncia su tale eccezione, nonché ha contestato nel merito l'inclusione della struttura nella nozione di "comunità".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la statuizione della Corte d'appello sulla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda dell'utente era, nella sostanza, una domanda di adempimento e di risarcimento ex art. 1218 c.c. relativa a un rapporto individuale di utenza; ha escluso che fosse decisiva la questione se il regolamento imponesse un obbligo o una facoltà di determinazione tariffaria, trattandosi di profili di merito e di interpretazione contrattuale; ha osservato che l'eventuale indeterminatezza della tariffa avrebbe potuto incidere, semmai, sulla validità della clausola, non sulla giurisdizione, ed ha richiamato l'art. 1561 c.c. come criterio suppletivo. Il secondo motivo è stato rigettato perché l'appello era chiaramente intellegibile, la sentenza di primo grado si fondava su un'unica ratio sulla giurisdizione, e l'omessa pronuncia su eccezioni processuali non è censurabile ex art. 112 c.p.c. come vizio di ultrapetizione ma solo, eventualmente, come error in procedendo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente a questioni di merito ormai assorbite dalla sola decisione sulla giurisdizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato formalmente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha ricondotto la censura all'erronea qualificazione della domanda e della giurisdizione.

  • art. 1218 c.c.

    la domanda dell'utente, qualificata come domanda di adempimento e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ricade nell'ambito di questa norma e dunque nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto infondata la dedotta genericità dell'appello, poiché il gravame era chiaramente comprensibile.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato ostativo, osservando che sulla giurisdizione un appello comunque motivato impedisce il formarsi del giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su eccezioni processuali non integra, secondo la Corte, vizio censurabile come violazione di tale norma; al più può configurare un error in procedendo.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per la rimessione degli atti al Tribunale dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario in appello.

  • art. 374 c.p.c.

    ha giustificato la rimessione della causa alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di giurisdizione.

  • art. 1561 c.c.

    richiamato come disposizione che supplisce all'eventuale indeterminatezza della tariffa dovuta dal somministrante.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'accertamento dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il contratto di somministrazione o di utenza è dedotto per far valere l'inadempimento dell'obbligo di applicare una determinata tariffa, la controversia attiene al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la misura concreta della tariffa è controversa.
  • La distinzione tra esistenza dell'obbligo contrattuale e determinazione quantitativa della prestazione riguarda il merito dell'interpretazione del contratto, non il riparto di giurisdizione.
  • L'eventuale indeterminatezza della clausola che preveda una tariffa agevolata non sposta la giurisdizione, ma può incidere soltanto sulla validità della clausola o sulla sua integrazione secondo le norme di legge applicabili.
  • In sede di impugnazione, l'omessa espressa pronuncia su eccezioni processuali può dar luogo, al più, a nullità per error in procedendo, ma non è di per sé denunciabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. nei termini dell'omessa pronuncia sul merito.
  • Le questioni di merito rimangono assorbite quando il giudice decide esclusivamente sulla giurisdizione; pertanto le censure che investono l'interpretazione della clausola o l'appartenenza del soggetto a una certa categoria tariffaria sono inammissibili se la sentenza impugnata non le ha affrontate.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneGiurisdizioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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