Cassazione Civile, Ordinanza n. 21669/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva determinato induttivamente reddito d'impresa e imponibile IVA, recuperando la maggiore imposta dovuta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte: confermato l'accertamento IRPEF, ma riconosciuta per l'IVA l'applicazione del regime del margine, poiché l'attività riguardava la compravendita di autovetture usate. La CTR confermava tale esito, ritenendo che l'IVA dovuta potesse essere ricalcolata secondo il regime del margine, in quanto l'Ufficio avrebbe individuato tutti gli acquisti e le vendite. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia censurava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. 41/1995 conv. in l. 85/1995, sostenendo che il regime del margine è facoltativo, richiede una specifica opzione del contribuente e non può essere applicato automaticamente; inoltre, in assenza di contabilità e dichiarazioni, non era possibile presumere i presupposti per il regime agevolato né addossare all'Ufficio il relativo onere probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente applicato il regime del margine in modo automatico, omettendo di considerare che si tratta di un regime speciale, facoltativo e derogatorio, applicabile solo se il contribuente ne abbia esercitato l'opzione nei modi previsti e se ne dimostri i presupposti. Poiché nel caso concreto non risultava manifestata alcuna volontà di adesione al regime e l'attività era stata svolta senza contabilità e senza dichiarazioni fiscali, non era possibile pretendere dall'Ufficio la prova dei presupposti del regime agevolato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto/Venezia-Mestre, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine per i beni usati è un regime speciale, facoltativo e derogatorio, che richiede una specifica opzione del contribuente e deve essere interpretato restrittivamente e applicato rigorosamente.
art. 55, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota applicabile quando ricorrono i presupposti dell'accertamento induttivo.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo speciale e agevolativo, non si applica automaticamente per il solo fatto che l'attività riguardi beni usati, ma presuppone l'esercizio dell'opzione e la prova dei relativi requisiti da parte del contribuente.
- Quando il contribuente opera in assenza di contabilità attendibile e di dichiarazioni fiscali, non può pretendere l'applicazione del regime del margine se non è possibile verificare i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina speciale.
- In tema di agevolazioni fiscali, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del beneficio grava sul contribuente che intende avvalersene, non sull'Amministrazione finanziaria.
- L'accertamento induttivo dell'IVA legittima l'Ufficio a determinare imponibile e imposta secondo le regole ordinarie, salvo che il contribuente provi la ricorrenza dei presupposti per un regime derogatorio o agevolato.
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