Cassazione Penale, Sentenza n. 21272/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (Sezione per il riesame) che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP il 27/07/2021. Le contestazioni riguardavano la ritenuta configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e dei delitti di illecita cessione e illecito acquisto di stupefacenti (capi B7 e B10). La difesa ha dedotto violazione di legge (artt. 273, 292 c.p.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990) e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, sostenendo che gli elementi utilizzati dai giudici (aiuto al coniuge, acquisto di biglietti aerei, conoscenza di rapporti e crediti/debiti) descrivono al massimo una collaborazione occasionale e non la consapevolezza di un stabile inserimento nel sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici del riesame e del GIP abbiano logicamente valorizzato elementi sintomatici della partecipazione stabile al sodalizio, quali l'incarico di occultamento e custodia di stupefacente in locali di diretta disponibilità e la conoscenza delle dinamiche interne relative all'approvvigionamento, al pagamento delle forniture e alla gestione dei debiti con la componente 'rosarnese' dell'organizzazione. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui per l'associazione finalizzata al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, ma la consapevolezza e la volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone. Il Collegio ha ritenuto che la difesa abbia in realtà chiesto una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citato nel motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di tale norma rispetto alla motivazione dell'applicazione della misura cautelare
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice della cautela logica e adeguata, senza vizio di applicazione della normativa procedurale
Norma sostanziale richiamata in relazione ai delitti-fine (illecita cessione e acquisto di stupefacenti); la Corte ha confermato che gli elementi indiziari valutati sono pertinenti a contestazioni riconducibili alla normativa sugli stupefacenti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente invocava violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure infondate o riconducibili a una mera rivalutazione del fatto
Richiesta dal difensore di sintesi del motivo di doglianza conformemente a tale disposizione; non incide sulla decisione di inammissibilità
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali alla ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto della valutazione sulla misura della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso ma ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000
Massime di principio
- La configurabilità della partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta da compiti stabili e specifici (es. occultamento, custodia di stupefacente, disponibilità di locali) e dalla conoscenza delle dinamiche organizzative (approvvigionamento, pagamento forniture, gestione debiti), non soltanto da atti di mera collaborazione occasionale.
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere liberamente la valutazione del merito delle prove: ciò che non è consentito è richiedere una diversa interpretazione del materiale probatorio che non palesi un vizio di diritto o un travisamento oggettivo della prova esistente.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario far emergere vizi giuridici o logici della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, insufficienza assoluta delle prove) e non limitarsi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi indiziari.
- Quando si eccepisce che determinati comportamenti siano riconducibili a mera assistenza familiare, occorre dimostrare l'assenza di elementi che attestino compiti continuativi, ruoli organizzativi o consapevolezza delle dinamiche criminali; altrimenti tali elementi possono essere ritenuti indici di partecipazione stabile.
- In fase difensiva è utile distinguere chiaramente tra contestazione sulla valutazione probatoria (rivalutazione non ammessa in Cassazione) e profili di illegittimità formale o di violazione di legge, sui quali il giudice di legittimità può pronunciarsi.
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