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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per manutenzione nel possesso proposto da un proprietario/possessore di una quota di edificio in Monopoli contro la società confinante che aveva demolito un capannone a un piano e realizzato, al suo posto, un edificio a tre piani. L'attore deduceva che la nuova costruzione fosse stata edificata a distanza inferiore a quella imposta dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 rispetto a una parete finestrata prospiciente il confine e chiedeva la sospensione dei lavori, l'arretramento dell'opera e la reintegra nell'esercizio della veduta. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la decisione era stata confermata sulla base dell'assunto che il giudicato formatosi in sede amministrativa sulla legittimità del permesso a costruire vincolasse anche il giudice civile e facesse escludere la lesione possessoria. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: in sintesi, ha contestato l'operatività del preteso giudicato esterno, sostenendo che la sentenza amministrativa riguardava solo la regolarità del titolo edilizio e non era stata riproposta la relativa eccezione; ha dedotto che il giudicato amministrativo non poteva incidere sul giudizio possessorio né sull'accertamento della situazione di fatto; ha censurato il mancato riesame dei fatti e delle prove, inclusa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; ha richiamato la successiva sentenza civile che aveva accertato l'usucapione della servitù di veduta; ha sostenuto che l'azione possessoria prescinde dalla legittimità del titolo abilitativo e tutela il mero esercizio di fatto della servitù di veduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha respinto il primo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla pronuncia del Consiglio di Stato, mentre quella decisione amministrativa non aveva accertato in modo definitivo né il rispetto della distanza legale né l'inesistenza della lesione possessoria, limitandosi a considerare ancora sub iudice la situazione del diritto di veduta. Di conseguenza, il giudice civile avrebbe dovuto rivalutare integralmente i fatti e le prove senza vincolo derivante dal giudicato amministrativo.

Norme richiamate

  • artt. 329, 333, 334, 343, 346 c.p.c.

    Richiamati per sostenere che l'eccezione di giudicato esterno non riproposta in appello non potesse essere considerata; la Corte ha precisato che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere esaminato anche senza appello incidentale se non vi sia stata statuizione esplicita o implicita sul punto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in tema di efficacia del giudicato; la Corte ha escluso che la sentenza amministrativa invocata integrasse un giudicato esterno vincolante sul rispetto delle distanze e sulla lesione possessoria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come parametro del giudicato interno/esterno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato idoneo a precludere il riesame dei fatti nel giudizio civile.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non risulta che la Corte abbia fondato la decisione su tale disposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha accolto le doglianze nella parte in cui il giudice di merito aveva omesso di rivalutare il materiale istruttorio per effetto dell'erroneo vincolo di giudicato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame delle acquisizioni probatorie.

  • art. 1170 c.c.

    Invocato quale norma dell'azione di manutenzione nel possesso; la Corte ha affermato che la tutela possessoria non dipende dalla legittimità del titolo edilizio ma dal mero esercizio di fatto del diritto di veduta.

  • art. 1171 c.c.

    Richiamato insieme all'azione di manutenzione; la Corte lo menziona nel quadro della tutela possessoria senza attribuirgli un ruolo autonomo decisivo.

  • art. 703 c.p.c.

    Richiamato per il rito possessorio; la Corte ha ribadito la necessità di una piena rivalutazione dei fatti nel giudizio di rinvio.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione del precedente amministrativo; la Corte ha escluso la portata vincolante attribuita dal giudice di merito a quella pronuncia.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha accolto i motivi che denunciavano l'erroneo recepimento del giudicato amministrativo.

  • art. 9, comma primo, n. 2 D.M. 1444/1968

    Richiamato quale parametro delle distanze tra pareti finestrate; la Corte ha affermato che la sua applicazione nel caso concreto doveva essere nuovamente valutata dal giudice di merito senza vincolo derivante dalla sentenza amministrativa.

  • art. 9, comma secondo, D.M. 1444/1968

    Richiamato per la distanza di dieci metri tra pareti finestrate; la Corte ha escluso che la sentenza amministrativa avesse già accertato definitivamente il rispetto o la violazione di tale distanza.

  • art. 3, comma primo, D.P.R. 380/2001

    Richiamato nel settimo motivo in tema di nuova costruzione; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola assorbita o comunque da rivalutare in rinvio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma può spiegare effetti preclusivi solo se la decisione precedente abbia effettivamente e in modo definitivo accertato il punto rilevante per il giudizio successivo; non basta un passaggio motivazionale incidentale o un obiter dictum.
  • Una sentenza amministrativa resa sulla legittimità di un permesso edilizio non vincola automaticamente il giudice civile nel giudizio possessorio se non ha statuito in modo definitivo sulla concreta esistenza della lesione del possesso o sul rispetto delle distanze legali rilevanti.
  • Nel giudizio di manutenzione nel possesso, la tutela è ancorata alla situazione di fatto e al concreto esercizio della servitù o del potere di fatto, non alla legittimità urbanistico-edilizia del titolo abilitativo in sé.
  • Quando viene meno il presunto vincolo del giudicato, il giudice di merito deve riesaminare integralmente le acquisizioni probatorie e non può limitarsi a recepire in modo acritico gli esiti di una precedente decisione resa in altro giudizio.
  • Se il giudice d'appello omette di confrontarsi con il reale contenuto della precedente decisione richiamata come giudicato e attribuisce efficacia preclusiva a statuizioni non definitive, la sentenza è censurabile per falsa applicazione delle regole sul giudicato e per omesso riesame dei fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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