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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in grado di appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla controversia relativa a un'ingiunzione notificata dalla Regione per il pagamento di un contributo ambientale dovuto per l'attività estrattiva. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 37 e 38 c.p.c. e dell'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione perché, nel giudizio di primo grado, il giudice aveva deciso nel merito e quindi aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione; su tale profilo, inoltre, nessuna delle parti aveva mosso contestazioni in appello, sicché si era formato giudicato implicito sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti non contestano tale punto nel grado successivo, la questione di giurisdizione resta coperta da giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, anche se la soluzione adottata da quest'ultimo sarebbe in astratto corretta nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La formazione del giudicato preclude il riesame della questione di giurisdizione quando essa sia già coperta da giudicato implicito derivante dalla decisione di merito non contestata sul punto.

  • artt. 37 e 38 c.p.c.

    La giurisdizione può essere rilevata secondo le regole processuali, ma non oltre il limite del giudicato implicito formatosi in assenza di contestazione nel grado successivo.

  • art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina del processo tributario rileva ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ma non consente di superare il giudicato implicito formatosi sulla questione.

  • art. 1182/2020 SS.UU.

    Richiamata dalla CTR per affermare il difetto di giurisdizione del giudice tributario nella materia, ma la sua applicazione è stata ritenuta recessiva rispetto al giudicato implicito già formato.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado decide nel merito, la propria giurisdizione si considera affermata anche implicitamente; se tale profilo non viene specificamente contestato in appello, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • Il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito per mancata contestazione della sentenza di primo grado sul punto.
  • La correttezza in astratto della soluzione sulla giurisdizione non prevale sul giudicato già formatosi: la forza del giudicato impedisce di rimettere in discussione una questione processuale ormai coperta da preclusione.
  • Nel processo tributario, come in generale nel processo civile, la questione di giurisdizione è suscettibile di preclusione ove il primo giudice abbia deciso nel merito e le parti abbiano prestato acquiescenza sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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