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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02296/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva intrattenuto, sin da epoca anteriore al 1991, un rapporto di conto corrente con apertura di credito e un conto anticipi, assistiti da fideiussioni prestate da alcuni soggetti persone fisiche. I correntisti sostenevano che l'esposizione debitoria fosse stata illegittimamente gonfiata dall'istituto di credito per effetto dell'applicazione di spese non pattuite, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, anatocismo e interessi oltre soglia usuraria; chiedevano quindi la declaratoria di nullità delle clausole, il ricalcolo del saldo e il risarcimento del danno. Inoltre contestavano un mutuo chirografario stipulato nel 2011, assumendo che fosse nullo perché concesso per ripianare un debito pregresso viziato e perché privo di causa, ovvero illecito, in quanto mutuo 'solutorio'. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto dell'eccezione di nullità del mutuo e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre era stata confermata la ricostruzione del saldo solo parzialmente favorevole ai correntisti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione delle regole sulle spese di lite per la compensazione disposta dalla corte territoriale e, dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sulla causa e sulla nullità del mutuo, sostenendo che la somma mutuata fosse stata immediatamente versata sul conto già negativo e quindi destinata al ripianamento del debito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso fosse stato notificato ad una società bancaria ormai estinta per fusione, con conseguente difetto di capacità e legittimazione processuale della parte intimata originaria; ha però aggiunto che, anche a voler considerare sanato tale vizio dalla costituzione della società incorporante, entrambi i motivi sarebbero comunque inammissibili. Sul primo motivo ha ribadito che la soccombenza ai fini delle spese va valutata unitariamente sull'esito complessivo della lite, sicché la compensazione parziale non era censurabile nei termini prospettati. Sul secondo motivo ha osservato che non era proponibile il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della 'doppia conforme' e che, comunque, la corte di merito aveva deciso in fatto che non fosse provato il collegamento negoziale tra il mutuo e i rapporti bancari pregressi; il ricorso tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La Corte ha anche richiamato il più recente arresto delle Sezioni Unite sulla validità del mutuo solutorio, ma ha chiarito che, nel caso concreto, la questione decisiva era l'assenza di prova del collegamento negoziale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio della soccombenza per le spese va riferito all'esito globale della lite, non alle singole fasi o gradi.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è scrutinata alla luce dell'esito complessivo e della reciproca soccombenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve denunciare una vera violazione di legge e non una richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei casi di 'doppia conforme' nei limiti indicati dalla norma vigente.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023 non è esperibile il vizio di cui al n. 5 quando la sentenza impugnata conferma integralmente quella di primo grado.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per la nozione di causa del contratto, ma la Corte ritiene che nel caso concreto la censura miri in realtà a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 1344 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere la causa illecita del mutuo, ma la Corte osserva che manca la prova del collegamento negoziale e che il ricorso mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la nullità del mutuo asseritamente solutorio, ma la Corte esclude che nel caso concreto sia stata accertata la necessaria prova del collegamento negoziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito della memoria nel procedimento accelerato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta di inammissibilità è stata ritenuta indice di abuso del processo, con condanna aggravata del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la soccombenza va valutata in modo unitario e globale con riferimento all'esito finale della lite, senza scomporla per singoli gradi o fasi del giudizio.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre una doppia conforme nei casi previsti dalla disciplina processuale vigente, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • Per configurare un collegamento negoziale idoneo a fondare una considerazione unitaria di più atti, occorrono sia un nesso oggettivo di funzionalizzazione economica sia un comune intento soggettivo delle parti; l'accertamento della loro sussistenza è riservato al giudice di merito.
  • Nel mutuo bancario, la mera destinazione immediata delle somme a ripianare pregresse esposizioni non incide di per sé sulla validità del contratto, né trasforma automaticamente tale destinazione in causa illecita o in nullità; ove vi siano condotte abusive o in frode, i rimedi possono collocarsi sul piano dell'inefficacia o della revocatoria, non della nullità.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza, può operare la condanna ex art. 96 c.p.c. quale presidio contro l'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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