Cassazione Civile, Ordinanza n. 21868/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avvocato aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su accesso e indagini bancarie, relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello, la CTR aveva respinto il gravame del contribuente e dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio sulle spese. Il ricorso per cassazione era articolato in sette motivi: 1) motivazione apparente della sentenza regionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su profili non contestati nella pretesa tributaria, richiamando requisiti di deducibilità per competenza, certezza e inerenza; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 per mancato esame dell'asserito errore di calcolo nel p.v.c. e delle giustificazioni puntuali delle movimentazioni bancarie; 4) ulteriore violazione delle stesse norme per mancata verifica analitica delle giustificazioni; 5) violazione dell'art. 32, comma 7, d.P.R. 600/1973 per mancata allegazione dell'autorizzazione agli accertamenti bancari; 6) violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per illegittimità dell'accesso domiciliare in locali anche abitativi, senza autorizzazione del P.M. con indicazione dei gravi indizi; 7) omesso esame di documentazione tecnica di parte idonea, secondo il ricorrente, a giustificare le movimentazioni bancarie. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo; ha accolto il sesto motivo, osservando che per i locali abitativi non basta l'autorizzazione per i locali promiscui se manca l'agevole comunicazione interna tra studio e abitazione, e che nel caso occorreva un accertamento in fatto specifico sulla natura effettivamente promiscua dei locali; ha accolto anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che per i versamenti la CTR avrebbe dovuto esaminare analiticamente le giustificazioni offerte, mentre per i prelevamenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale non opera più per i professionisti, essendo residuata solo per i redditi d'impresa. I motivi secondo e settimo sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR della Campania in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione per nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati ritenuti infondati il primo e il quinto motivo; accolti il sesto, il terzo e il quarto; assorbiti il secondo e il settimo. Il rinvio è stato disposto per verificare, da un lato, la reale configurabilità dei locali come promiscui ai fini dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 e, dall'altro, l'analitica valutazione delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie, tenendo conto del diverso regime presuntivo tra prelevamenti e versamenti nei confronti dei professionisti.
Norme richiamate
La doglianza sulla motivazione apparente è stata scrutinata alla luce del requisito della motivazione della sentenza; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a non integrare nullità per assenza assoluta di motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Usato quale parametro costituzionale della motivazione della decisione.
La Corte distingue tra omessa pronuncia e erronea valutazione delle domande/motivi; nel caso il motivo è stato in parte assorbito e in parte ritenuto non decisivo, mentre la sentenza di merito è stata censurata per non avere esaminato analiticamente tutte le giustificazioni e per aver introdotto profili estranei alla pretesa.
Le movimentazioni bancarie conservano valore presuntivo per i versamenti come ricavi imponibili in difetto di prova contraria; per i prelevamenti, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione non opera nei confronti dei professionisti, restando limitata ai titolari di reddito d'impresa.
Richiamato per l'utilizzabilità degli esiti dell'indagine bancaria e per la disciplina degli accessi e delle verifiche in materia IVA.
Richiamato nel contesto della determinazione induttiva dei maggiori ricavi e delle presunzioni connesse alle movimentazioni bancarie.
art. 32, comma 7, d.P.R. 600/1973
La mancata allegazione dell'autorizzazione agli accertamenti bancari al p.v.c. non comporta, di per sé, inutilizzabilità dei dati acquisiti, trattandosi di atto interno all'Amministrazione e mancando una specifica sanzione processuale.
art. 52, primo e secondo comma, d.P.R. 633/1972
Per i locali ad uso promiscuo basta l'autorizzazione prevista dal primo comma; per i locali abitativi, ove non sussista agevole comunicazione interna con lo studio, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dal secondo comma con indicazione dei gravi indizi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il veicolo per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate in ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il veicolo per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Corte cost. n. 228/2014
Ha determinato il venir meno, per i professionisti, della presunzione legale sui prelevamenti bancari quale indice di maggior reddito, mantenendola solo per i redditi d'impresa.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, non ricorre nullità per motivazione apparente quando la decisione, pur succinta, consenta di individuare le rationes decidendi e di formularvi specifiche censure.
- Negli accertamenti bancari, il giudice di merito deve esaminare analiticamente le giustificazioni offerte dal contribuente per ciascuna movimentazione contestata; una valutazione generica o apodittica non è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
- Per i versamenti sui conti correnti permane la presunzione di ricavi imponibili, salvo prova contraria specifica e analitica da parte del contribuente.
- Per i prelevamenti bancari, dopo Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale di maggior reddito non opera nei confronti dei professionisti, ma solo dei titolari di reddito d'impresa.
- La mancanza di allegazione dell'autorizzazione interna agli accertamenti bancari non determina, di regola, inutilizzabilità delle risultanze acquisite, in assenza di espressa previsione sanzionatoria.
- In tema di accessi fiscali in locali adibiti anche ad abitazione, la natura promiscua è configurabile solo se esiste agevole comunicazione interna tra i locali dello studio e quelli abitativi; in difetto, per i locali privati occorre la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dalla legge.
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