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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15441/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., contestando sostanzialmente la determinazione della pena e la valutazione negativa compiuta dal giudice di merito. La Corte rileva che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da motivazione congrua, fondata sulla gravità del fatto, sulle modalità della condotta e sulla negativa personalità dell'imputato, anche in ragione dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente richiamando elementi valorizzabili ai sensi dell'art. 133 c.p. e che, in sede di legittimità, non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, richiamata come titolo di responsabilità nelle conformi sentenze di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se il giudice di merito valorizza, anche isolatamente, elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto; la motivazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.

  • art. 133 c.p.

    Criterio per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, di elementi negativi significativi desunti dall'art. 133 c.p., come la gravità del fatto, le modalità esecutive e i precedenti dell'imputato.
  • Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli previsti dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della pena o del bilanciamento degli elementi rilevanti.
  • La determinazione della pena nel minimo edittale non rende di per sé illogica o arbitraria la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, se la scelta risulta coerente con la gravità del fatto e con la personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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