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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25961/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un ex presidente del consiglio di amministrazione di una banca per avere consentito e non impedito, nel periodo 2014-2015, una sistematica offerta/vendita alla clientela di azioni proprie della banca senza previa pubblicazione del prospetto informativo previsto dal T.U.F. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione. In cassazione ha dedotto: (1) tardività della contestazione, sostenendo che il termine per contestare l'illecito decorresse da un momento anteriore a quello ritenuto dalla Corte territoriale; (2) violazione del principio di tipicità e della disciplina sanzionatoria, assumendo che il soggetto punibile sarebbe stata solo la banca/offerente e non gli amministratori; (3) necessaria applicazione retroattiva della disciplina più favorevole sopravvenuta e invocazione della natura sostanzialmente penale della sanzione; (4) insussistenza dell'elemento soggettivo, perché l'attività sarebbe stata occultata da funzionari sottoposti e il ricorrente avrebbe agito in buona fede o senza colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla tempestività della contestazione, perché il momento dell'accertamento va individuato quando l'istruttoria abbia raggiunto un grado di compiutezza sufficiente, secondo una valutazione di merito non sindacabile se congruamente motivata. Ha escluso che vi fosse violazione del principio di tipicità, affermando che la responsabilità amministrativa della persona fisica autore della condotta non si confonde con quella solidale della banca offerente, e che gli amministratori possono rispondere se la violazione sia a loro riferibile per azione od omissione. Ha negato la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata per tale illecito T.U.F., quindi ha escluso l'applicazione del principio di retroattività in mitius invocato dal ricorrente. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sull'elemento soggettivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato la piena consapevolezza del consiglio di amministrazione rispetto alla campagna di vendita delle azioni proprie e che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    La pubblicazione del prospetto è obbligatoria per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari; la sua mancanza integra la violazione sanzionata.

  • art. 195, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'accertamento può dirsi compiuto, tenendo conto della complessità dell'istruttoria e delle peculiarità del caso.

  • art. 1, legge n. 689/1981

    È richiamato per il principio di tipicità dell'illecito amministrativo, ma la Corte ritiene infondata la tesi che escluda la responsabilità personale degli amministratori.

  • art. 2, legge n. 689/1981

    L'autore dell'illecito amministrativo è una persona fisica cui è riferibile l'azione o omissione che integra la violazione.

  • art. 3, legge n. 689/1981

    Opera la presunzione di colpa, superabile solo con la prova di avere agito senza colpevolezza; il trasgressore ha l'onere di dimostrare l'assenza di colpa.

  • art. 6, legge n. 689/1981

    La responsabilità della banca offerente ha natura solidale e si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito.

  • art. 8, legge n. 689/1981

    Il cumulo giuridico è richiamato dalla Corte per escludere il bis in idem in relazione a condotte differenti sanzionate separatamente.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dal ricorrente per il principio di retroattività della legge più favorevole, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso perché la sanzione non è sostanzialmente penale.

  • D.Lgs. n. 72/2015, art. 6

    Le modifiche al regime sanzionatorio non sono ritenute più favorevoli né applicabili retroattivamente al caso concreto.

  • art. 6 CEDU

    Il controllo giurisdizionale pieno in sede di opposizione è ritenuto sufficiente a garantire le garanzie del giusto processo.

  • art. 7 CEDU

    È richiamato in relazione al principio di legalità e retroattività in mitius, ma la Corte esclude che il sistema sanzionatorio in esame rientri in tale ambito.

  • art. 187-bis D.Lgs. n. 58/1998

    Richiamato solo per distinguere l'ipotesi, oggetto di diversa disciplina costituzionale, dagli illeciti qui considerati.

  • art. 187-ter D.Lgs. n. 58/1998

    Richiamato anch'esso solo in via comparativa rispetto alla disciplina dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Il termine per contestare una violazione amministrativa in materia finanziaria decorre dal momento in cui l'attività istruttoria abbia raggiunto un grado di compiutezza sufficiente a tradurre la constatazione in accertamento; la valutazione della congruità dei tempi di indagine è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per radicale difetto di motivazione.
  • In materia di sanzioni amministrative finanziarie, la responsabilità della persona fisica non si esclude perché la condotta si innesti in un'attività della società: il soggetto sanzionabile è l'autore materiale od omissivo della violazione, mentre la responsabilità dell'ente può aggiungersi in via solidale.
  • Le sanzioni amministrative Consob previste per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, diverse da quelle espressamente qualificate, non sono automaticamente assimilabili a sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio di retroattività della lex mitior.
  • La colpevolezza nell'illecito amministrativo finanziario è governata dalla presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. n. 689/1981: una volta provata la violazione tipica, spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere costruita come mera contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, mentre il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non singole argomentazioni o risultanze istruttorie.
  • Il giudizio sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari e sulla riferibilità dell'illecito agli amministratori va svolto sulla base della concreta condotta di vigilanza, direzione e omissione, non essendo sufficiente invocare un occultamento interno se il giudice di merito abbia accertato la consapevolezza dell'organo gestorio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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