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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31635/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato già riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla prova della definitività della precedente violazione, sostenendo che non fosse dimostrato il presupposto della recidiva nel biennio; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, perché reiterava censure già esaminate e comunque smentite dalla motivazione di merito, che aveva accertato la definitività della precedente violazione tramite nota dei Carabinieri attestante l'assenza di impugnazione del verbale. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta e il fatto che il veicolo fosse anche privo di copertura assicurativa, con conseguente grave nocumento per gli utenti della strada; inoltre, la Corte richiama l'orientamento secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era motivato dall'assenza di elementi positivi di valutazione, criterio ritenuto legittimo dalla giurisprudenza. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per guida senza patente; la Corte la tratta come contravvenzione la cui rilevanza penale è collegata anche alla recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando, per le modalità della condotta e per la non abitualità richiesta dall'istituto, il fatto non risulta connotato da speciale tenuità; la Corte richiama inoltre l'orientamento che ne esclude l'applicabilità alla guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Criterio di valutazione richiamato per apprezzare le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e, quindi, la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi di valutazione; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e presuppone anche la non abitualità del comportamento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti profili di offensività non trascurabili, come la circolazione di un veicolo privo di assicurazione, idonea a creare grave nocumento per la collettività.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi di valutazione, senza che il solo dato dell'incensuratezza imponga la concessione della diminuente.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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