Cassazione Civile, Sentenza n. 18317/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di rimborso (11/12/2009) per la mancata deduzione IRES del 10% dell'IRAP relativa agli anni 2004-2007 (disciplinata dal d.l. n.185/2008). Telecom lamentava il mancato riconoscimento di un residuo importo relativo al 2005 e la errata quantificazione degli interessi, chiedendo che gli interessi fossero calcolati dalla data del versamento delle somme versate e non dalla data di entrata in vigore del decreto come ritenuto dai giudici di merito. Il credito era stato ceduto nel 2014 a Mediocredito Italiano (poi incorporato in Intesa San Paolo S.p.A.), che resta intimata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando la natura "compensativa" degli interessi sui rimborsi tributari e che la decorrenza degli interessi deve farsi partire dalla data del versamento (con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, incluso il semestre di esclusione previsto). Ha cassato la sentenza impugnata della CTR e ha rinviato la causa al giudice d'appello per la prosecuzione, inclusa la liquidazione delle spese e la verifica degli eventuali pagamenti effettuati che potrebbero sovrapporsi ai crediti contestati.
Norme richiamate
L'art.44 individua la "data del versamento" come dies a quo per il calcolo dei semestri d'accessori; la Corte interpreta gli interessi sui rimborsi come di natura compensativa e dunque dovuti a decorrere dal versamento che deve essere rimborsato (con esclusione del primo semestre previsto dalla norma).
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008
La disposizione ha introdotto la deducibilità forfettaria dell'IRAP e ha previsto disposizioni per i rimborsi delle annualità pregresse; la Corte interpreta l'intervento come avente efficacia sostanziale (non solo procedimentale) e idoneo a far sorgere diritto al rimborso comprensivo degli accessori.
Richiamato per l'individuazione dell'istanza di rimborso: per i contribuenti che avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell'art.38 alla data di entrata in vigore del d.l. 185/2008 non era necessario ripresentare l'istanza telematica prevista dal nuovo art.6.
d.l. n. 201/2011, art. 2 comma 1-quater
Citato nella giurisprudenza comparata: la Corte esclude che la posticipazione della decorrenza degli interessi all'entrata in vigore di una norma sopravvenuta possa giustificare il mancato riconoscimento degli interessi dal momento del versamento, confermando la natura compensativa degli accessori.
Massime di principio
- Gli interessi sui rimborsi tributari hanno natura compensativa e non meramente moratoria: in linea generale devono essere calcolati a partire dalla data del versamento della somma che si chiede di rimborsare, fermo restando l'esclusione del primo semestre prevista dall'art.44 d.P.R. n.602/1973.
- Quando una norma sopravvenuta riconosce deducibilità o diritto a rimborso per periodi antecedenti, se il legislatore l'ha disciplinata come strumento di rimborso sostanziale, il contribuente ha diritto agli accessori per l'intero periodo di mancato godimento fin dal versamento originario.
- La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 d.P.R. n.602/1973 può preservare il diritto al rimborso anche se successivamente è introdotto un procedimento telematico: il giudice deve verificare la continuità delle domande e il diritto sostanziale.
- Se il credito è stato ceduto a terzi, occorre verificare in sede di accertamento di fatto eventuali pagamenti effettuati al cessionario prima di liquidare definitivamente i crediti e gli accessori.
- In contenzioso simile il giudice di legittimità tende a preferire un'interpretazione che tuteli il contribuente dal mancato godimento della somma versata, evitando di posticipare ingiustificatamente la decorrenza degli interessi a eventi successivi (es. entrata in vigore della norma).
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