Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36394/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda immobiliare: un immobile promesso in vendita con preliminare del 1981, una successiva cessione del bene a terzi da parte della promissaria acquirente, l'esito negativo definitivo della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente, e infine la lite promossa dai venditori originari per ottenere la risoluzione del preliminare e la restituzione del bene. In un successivo giudizio esecutivo/oppositivo, i subacquirenti avevano chiesto anche l'usucapione dell'immobile, accolta in primo grado ma poi respinta in appello per ritenuta interruzione del termine ventennale in due occasioni: a) con una domanda giudiziale di restituzione proposta nel 2002 dai venditori originari contro la promissaria acquirente, con intervento dei subacquirenti; b) con un precedente appello incidentale con domanda di restituzione proposto nel 1992 nel giudizio sulla domanda ex art. 2932 c.c. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1158, 948, 1165 e 2943 c.c., sostenendo che l'appello incidentale del 1992 non potesse valere come azione di rivendica né come atto interruttivo del possesso, anche perché poi respinto definitivamente; hanno inoltre cercato di valorizzare l'art. 111 Cost. in chiave di giustizia sostanziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che i ricorrenti avevano censurato solo uno dei due atti interruttivi individuati dalla Corte d'appello, mentre l'altro atto del 2002 era da solo sufficiente a impedire il compimento del ventennio utile all'usucapione; di conseguenza mancava l'interesse all'impugnazione. Dall'altro lato, ha ribadito che la valutazione dell'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti espressamente tipizzati dalla legge, è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o errori di diritto. La Corte ha comunque confermato che una domanda giudiziale diretta a recuperare il possesso del bene, portata a conoscenza della controparte, è idonea a interrompere la prescrizione/usucapione anche se il giudizio si conclude negativamente per chi l'ha proposta o se la domanda sia poi dichiarata inammissibile o nulla; inoltre, ai fini dell'interruzione del possesso rileva l'azione di recupero del bene contro il possessore, non necessariamente una rivendica in senso tecnico. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come azione di esecuzione specifica del preliminare, quale antecedente della vicenda, senza specifica interpretazione nella decisione impugnata.

  • art. 1158 c.c.

    Norma invocata dai ricorrenti sulla prescrizione acquisitiva; la Corte conferma che il decorso del ventennio può essere interrotto da atti giudiziali idonei.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'azione di restituzione non fosse una rivendica; la Corte precisa però che può rilevare anche un'azione recuperatoria non qualificata tecnicamente come rivendica.

  • art. 1165 c.c.

    Il rinvio dell'usucapione alle norme sulla prescrizione implica l'applicazione dell'art. 2943 c.c. agli atti interruttivi del possesso.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ribadisce che la domanda giudiziale portata a conoscenza della controparte interrompe la prescrizione e che il successivo esito del giudizio non elimina l'effetto interruttivo.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo della domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per delimitare i soli vizi di motivazione sindacabili in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte afferma che non attribuisce un sindacato di giustizia sostanziale, ma solo un controllo di legalità e sui vizi motivazionali nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. consente di qualificare come interruttivi gli atti giudiziali diretti a recuperare il bene nei confronti del possessore, purché siano portati a sua conoscenza e manifestino la volontà di riottenere il possesso.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione acquisitiva non rileva l'esito finale sfavorevole dell'azione proposta dal proprietario o preteso tale: ciò che conta è la proposizione della domanda giudiziale idonea a far conoscere al possessore l'intenzione di contrastare il suo possesso.
  • La domanda giudiziale spiega effetto interruttivo anche se venga dichiarata inammissibile o nulla, restando l'effetto sospensivo/interruttivo fino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato, secondo il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.
  • L'atto interruttivo dell'usucapione non deve necessariamente assumere la forma della rivendica in senso tecnico: può essere sufficiente anche un'azione recuperatoria fondata su un titolo negoziale o sulla caducazione di un titolo negoziale, se diretta contro il possessore e volta alla restituzione del bene.
  • In cassazione è inammissibile una censura che investa solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, quando l'altra, non specificamente censurata, sia da sola sufficiente a sorreggerne il dispositivo.
  • La valutazione circa l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, fuori dai casi espressamente tipizzati dalla legge, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se non nei limiti dell'errore di diritto o del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.