Cassazione Civile, Ordinanza n. 36394/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda immobiliare: un immobile promesso in vendita con preliminare del 1981, una successiva cessione del bene a terzi da parte della promissaria acquirente, l'esito negativo definitivo della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente, e infine la lite promossa dai venditori originari per ottenere la risoluzione del preliminare e la restituzione del bene. In un successivo giudizio esecutivo/oppositivo, i subacquirenti avevano chiesto anche l'usucapione dell'immobile, accolta in primo grado ma poi respinta in appello per ritenuta interruzione del termine ventennale in due occasioni: a) con una domanda giudiziale di restituzione proposta nel 2002 dai venditori originari contro la promissaria acquirente, con intervento dei subacquirenti; b) con un precedente appello incidentale con domanda di restituzione proposto nel 1992 nel giudizio sulla domanda ex art. 2932 c.c. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1158, 948, 1165 e 2943 c.c., sostenendo che l'appello incidentale del 1992 non potesse valere come azione di rivendica né come atto interruttivo del possesso, anche perché poi respinto definitivamente; hanno inoltre cercato di valorizzare l'art. 111 Cost. in chiave di giustizia sostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che i ricorrenti avevano censurato solo uno dei due atti interruttivi individuati dalla Corte d'appello, mentre l'altro atto del 2002 era da solo sufficiente a impedire il compimento del ventennio utile all'usucapione; di conseguenza mancava l'interesse all'impugnazione. Dall'altro lato, ha ribadito che la valutazione dell'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti espressamente tipizzati dalla legge, è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o errori di diritto. La Corte ha comunque confermato che una domanda giudiziale diretta a recuperare il possesso del bene, portata a conoscenza della controparte, è idonea a interrompere la prescrizione/usucapione anche se il giudizio si conclude negativamente per chi l'ha proposta o se la domanda sia poi dichiarata inammissibile o nulla; inoltre, ai fini dell'interruzione del possesso rileva l'azione di recupero del bene contro il possessore, non necessariamente una rivendica in senso tecnico. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come azione di esecuzione specifica del preliminare, quale antecedente della vicenda, senza specifica interpretazione nella decisione impugnata.
Norma invocata dai ricorrenti sulla prescrizione acquisitiva; la Corte conferma che il decorso del ventennio può essere interrotto da atti giudiziali idonei.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'azione di restituzione non fosse una rivendica; la Corte precisa però che può rilevare anche un'azione recuperatoria non qualificata tecnicamente come rivendica.
Il rinvio dell'usucapione alle norme sulla prescrizione implica l'applicazione dell'art. 2943 c.c. agli atti interruttivi del possesso.
La Corte ribadisce che la domanda giudiziale portata a conoscenza della controparte interrompe la prescrizione e che il successivo esito del giudizio non elimina l'effetto interruttivo.
L'effetto interruttivo della domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per delimitare i soli vizi di motivazione sindacabili in cassazione.
art. 111 Cost.
La Corte afferma che non attribuisce un sindacato di giustizia sostanziale, ma solo un controllo di legalità e sui vizi motivazionali nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. consente di qualificare come interruttivi gli atti giudiziali diretti a recuperare il bene nei confronti del possessore, purché siano portati a sua conoscenza e manifestino la volontà di riottenere il possesso.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione acquisitiva non rileva l'esito finale sfavorevole dell'azione proposta dal proprietario o preteso tale: ciò che conta è la proposizione della domanda giudiziale idonea a far conoscere al possessore l'intenzione di contrastare il suo possesso.
- La domanda giudiziale spiega effetto interruttivo anche se venga dichiarata inammissibile o nulla, restando l'effetto sospensivo/interruttivo fino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato, secondo il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.
- L'atto interruttivo dell'usucapione non deve necessariamente assumere la forma della rivendica in senso tecnico: può essere sufficiente anche un'azione recuperatoria fondata su un titolo negoziale o sulla caducazione di un titolo negoziale, se diretta contro il possessore e volta alla restituzione del bene.
- In cassazione è inammissibile una censura che investa solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, quando l'altra, non specificamente censurata, sia da sola sufficiente a sorreggerne il dispositivo.
- La valutazione circa l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, fuori dai casi espressamente tipizzati dalla legge, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se non nei limiti dell'errore di diritto o del vizio motivazionale consentito.
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