Cassazione Penale, Sentenza n. 38301/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) carenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 1) (furto) alla luce della modifica legislativa (d.lgs. 150/2022) e della denuncia del 07/01/2019 che non conterrebbe manifestazione di volontà di punizione; 2) censura sulla valutazione probatoria e sull'identificazione dell'imputato quale utilizzatore di determinate utenze telefoniche e sulla valenza delle celle; 3) carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo nel primo motivo e l'ha accolto: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 1) perché mancava la condizione di procedibilità (la denuncia del 07/01/2019 non conteneva né espressa volontà di perseguire né elementi successivi tali da ricavare tale volontà, né la persona offesa si è costituita parte civile né ha presentato querela nel termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022). Il secondo motivo è stato dichiarato infondato e aspecifico: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato congiuntamente elementi indiziari (utenze indicate in atti, contatti con coimputati in orari compatibili, controllo in auto con i coimputati, collegamenti geografici delle celle) e che il ricorso non avesse dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione della prova sulla persistenza del convincimento (mancata prova di resistenza). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità perché non ha contestato puntualmente la motivazione della sentenza d'appello (la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti con precedenti, pericolosità e assenza di manifestazioni di emenda). In esito, annullamento senza rinvio per il capo 1) e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il resto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme sul motivo di cassazione: la Corte ha valutato i motivi con riferimento alle lettere b) (violazione di legge) ed e) (omessa o insufficiente motivazione) del art. 606; ha ritenuto fondato il profilo di violazione relativo alla procedibilità e infondati/aspecifici gli altri profili di doglianza.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di improcedibilità; la Corte indica che, in assenza della condizione di procedibilità per i reati procedibili a querela, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Richiamato insieme alla modifica normativa: il delitto di furto, anche se aggravato, è divenuto in gran parte punibile a querela della persona offesa a seguito della modifica normativa.
art. 625 cod. pen.
Norme sulle aggravanti del furto richiamate per definire i casi in cui il reato resta procedibile d'ufficio nonostante la riforma.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i; art. 85)
La Corte applica la disciplina transitoria: la riforma ha reso il furto procedibile a querela e l'art. 85 stabilisce che, per fatti antecedenti, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; nel caso in esame la persona offesa non ha esercitato la querela né manifestato volontà di perseguire.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicazione delle attenuanti richiamando precedenti, pericolosità e mancata emenda, argomentazione che la Cassazione ha ritenuto confrontata in modo corretto.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare (decisoria senza discussione orale), come consentito dalla procedura.
Massime di principio
- Quando una fattispecie di reato viene resa perseguibile a querela da una riforma legislativa con efficacia retroattiva limitata, occorre verificare se la denuncia originaria contenga una manifestazione di volontà di punire (esplicita o implicitamente desumibile, es. riserva di costituzione di parte civile, procura al difensore per opposizione a archiviazione, richiesta di essere informato sull'archiviazione). In assenza di tale volontà e senza querela nei termini transitori, l'azione penale è improcedibile.
- La prova fondata su dati di localizzazione delle celle telefoniche e su utenze può contribuire a un quadro indiziario coerente solo se integrata da altri elementi (dichiarazioni dell'imputato in atti, contatti ripetuti con coindagati in orari compatibili, riscontri di presenza in veicoli o luoghi). Per impugnare con successo tali riscontri occorre dimostrare l'incidenza che l'esclusione della prova contestata avrebbe sul complesso probatorio (c.d. prova di resistenza).
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera affermazione di carenza motivazionale senza il dettaglio delle ragioni per cui la valutazione è errata rende il ricorso inammissibile o sterile.
- Sul piano sanzionatorio, per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario argomentare specificamente in che modo gli elementi positivi sopravanzino i criteri utilizzati dal giudice (precedenti, pericolosità, segni di emenda): la critica generica alla quantificazione della pena è insufficiente.
- Per la difesa, quando si voglia che un fatto sia perseguito è prudente rendere esplicita la volontà di querela o costituirsi parte civile entro i termini; in contenziosi in cui si rischia l'improcedibilità, conservare atti che dimostrano la volontà di perseguire è determinante.
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