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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione, a partire dal giugno 2012, di un superminimo individuale previsto nella retribuzione di un dipendente, poi cessato dal rapporto il 31 gennaio 2015. In primo grado il lavoratore aveva chiesto di accertare la nullità o illegittimità della riduzione del superminimo e di ottenere le differenze retributive maturate fino alla cessazione del rapporto; il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo decisiva una scrittura privata del 22 maggio 2012 qualificata come transazione novativa contenente rinuncia o riduzione del superminimo. La corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo che il superminimo fosse stato riconosciuto in modo generalizzato e non collegato a specifiche modalità estrinseche della prestazione, sicché fosse entrato a far parte della retribuzione irriducibile ex art. 2103 c.c. e non potesse essere eliminato neppure per accordo tra le parti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il superminimo fosse riducibile e liberamente rinunciabile, trattandosi di patto consensuale e non di riduzione imposta unilateralmente a seguito di demansionamento; con il secondo ha lamentato omesso esame dell'accordo del 22 maggio 2012 e ha sostenuto che il lavoratore non ne avesse mai chiesto l'annullamento, con conseguente validità della rinuncia ai superminimi. La ricorrente ha anche richiamato la crisi aziendale seguita al sisma del maggio 2012, la pretesa concludenza della condotta del lavoratore e la asserita assorbibilità del superminimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la corte territoriale aveva già considerato l'accordo del 22 maggio 2012, ritenendolo però irrilevante alla luce della natura del superminimo come componente retributiva non legata a particolari modalità estrinseche della prestazione. Ha poi ritenuto inammissibili le censure basate sull'art. 2113 c.c. e sulla mancata impugnazione della transazione, perché estranee al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non dedotte tempestivamente come eccezione in senso stretto. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nella versione dell'art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis, la retribuzione comprensiva delle componenti inerenti alla professionalità e alle mansioni non può essere ridotta neppure con accordo, mentre restano riducibili solo gli emolumenti connessi a modalità estrinseche della prestazione che vengano meno. Ha inoltre escluso che potessero essere rivalutati in cassazione gli argomenti sul comportamento concludente del lavoratore, sulla crisi aziendale e sull'assorbibilità del superminimo, perché implicavano accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Nel regime applicabile alla controversia, la norma tutela l'irriducibilità della retribuzione comprensiva delle voci corrispettive della professionalità e delle mansioni; sono invece riducibili solo gli emolumenti collegati a modalità estrinseche della prestazione che vengano meno. Il principio opera anche contro patti individuali di riduzione, se la voce è entrata stabilmente nella retribuzione protetta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una diversa valutazione del fatto o per trasformare in questione di diritto un accertamento di merito già compiuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o a introdurre questioni diverse da un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.

  • art. 2113 c.c.

    La decadenza dall'impugnazione di rinunzie e transazioni non è rilevabile d'ufficio e va eccepita tempestivamente dal datore di lavoro; non può essere dedotta per la prima volta in appello.

  • art. 416 c.p.c.

    L'eccezione di decadenza del lavoratore dall'impugnazione delle rinunce o transazioni deve essere sollevata nella memoria difensiva di primo grado, a pena di preclusione.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro è preclusa la proposizione in appello di eccezioni in senso stretto non tempestivamente sollevate nel primo grado.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il superminimo o altra voce retributiva è irriducibile quando, in concreto, non remunera una particolare modalità estrinseca della prestazione ma entra stabilmente a comporre il trattamento economico collegato alle mansioni e alla professionalità del lavoratore.
  • La validità di una scrittura privata che preveda la riduzione o rinuncia a una componente retributiva deve essere valutata distinguendo tra emolumenti realmente disponibili e voci coperte dalla garanzia legale di irriducibilità; se la voce è protetta, l'accordo non consente la riduzione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, né sotto forma di omesso esame di un fatto che in realtà è stato considerato, né mediante censure sulla valutazione del comportamento delle parti o delle condizioni aziendali.
  • La decadenza dall'impugnazione di rinunzie e transazioni nel rapporto di lavoro è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e da proporre tempestivamente nel primo grado del rito del lavoro.
  • La riducibilità di un emolumento retributivo dipende dalla funzione concreta della voce: se essa compensa disagi, modalità speciali o condizioni esterne della prestazione, può venire meno con il mutare di tali presupposti; se invece remunera la prestazione in sé o la professionalità, è protetta dall'irriducibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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