Cassazione Civile, Ordinanza n. 38863/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione TARSU per l’anno d’imposta 2012 emesso da un Comune nei confronti di un contribuente che aveva presentato regolare denuncia. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo tardiva la notifica dell’atto impositivo e aveva compensato le spese. Il contribuente aveva poi impugnato solo la statuizione sulle spese; il Comune aveva proposto appello incidentale. La CTR aveva ritenuto ammissibile l’appello incidentale, qualificando come ordinatorio il termine di costituzione, e lo aveva accolto affermando che la riscossione era tempestiva. In cassazione il contribuente deduceva: 1) la violazione dell’art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello incidentale del Comune fosse inammissibile perché proposto oltre il termine di costituzione; 2) la violazione dell’art. 72 d.lgs. 507/1993, lamentando che la CTR avesse applicato il termine triennale della l. 296/2006 invece di quello annuale previsto per la riscossione del tributo liquidato sulla base della dichiarazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel processo tributario l’appello incidentale debba essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’appello principale a pena di inammissibilità. Ha considerato che la data di consegna dell’appello principale risultava dall’avviso di ricevimento e, in mancanza di querela di falso, tale dato non poteva essere superato con la sola stampa delle risultanze del sito postale. Conseguentemente l’appello incidentale del Comune, depositato il 61° giorno, era tardivo e inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare la censura relativa alle spese di primo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
a pena di inammissibilità
Nel processo tributario l’appello incidentale deve essere proposto nello stesso atto di costituzione della parte resistente e nei termini di cui all’art. 23; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso/appello.
art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
Il ricorrente invocava il termine annuale di decadenza per la riscossione del tributo liquidato sulla base della dichiarazione; la questione è rimasta assorbita.
art. 1, commi 163 e 171, l. n. 296 del 2006
La CTR aveva ritenuto applicabile il termine triennale di riscossione; la Cassazione non si è pronunciata sul punto per assorbimento.
L’avviso di ricevimento è atto pubblico munito di fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 4, commi 3 e 4, l. n. 890 del 1982
L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario; solo se la data è mancante o incerta si guarda al timbro postale.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello incidentale deve essere proposto nel termine di costituzione della parte resistente; se depositato oltre tale termine è inammissibile e la tardività è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Ai fini della decorrenza dei termini collegati alla notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento costituisce prova privilegiata della data di consegna e dell’identità del consegnatario.
- La veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento può essere contestata solo con querela di falso, salvo l’ipotesi di errore materiale evidente desumibile dal documento stesso.
- La mera stampa delle risultanze di un servizio postale online non è idonea a sostituire l’avviso di ricevimento quale prova della notificazione.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione, i motivi ulteriori restano assorbiti se dipendono logicamente dall’accoglimento del primo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38756/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38758/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38759/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38760/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38761/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38762/2021 del 07/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →