Cassazione Penale, Sentenza n. 32096/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato prosciolto dal Tribunale di Prato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto il reato contestato di cui all'art. 697 c.p. era stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione. Il Sostituto Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale unico motivo la violazione dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, poiché il Tribunale non aveva disposto la confisca obbligatoria delle armi oggetto dell'imputazione. Il ricorrente ha richiamato la propria legittimazione a impugnare ai sensi degli artt. 569 e 608, comma 4, c.p.p., sostenendo che il ricorso è proponibile anche contro una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, mediante il rinvio all'art. 240, secondo comma, c.p., impone la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere in relazione a tutti i reati concernenti tali beni. La confisca, quale misura di sicurezza con finalità essenzialmente preventiva, è obbligatoria anche quando il reato sia dichiarato estinto per oblazione, salvo il caso di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto illecito o quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca e la Corte ha disposto direttamente la confisca delle armi.
Norme richiamate
È il reato contestato all'imputato, dichiarato estinto dal giudice di merito per intervenuta oblazione.
art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
Impone la confisca delle armi e degli oggetti atti ad offendere nei reati concernenti tali beni, anche quando il reato sia dichiarato estinto per oblazione, salvo l'assoluzione nel merito per insussistenza del fatto illecito e l'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
La disposizione, richiamata dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975, costituisce il fondamento della confisca obbligatoria delle armi, qualificata dalla Corte come misura di sicurezza a finalità essenzialmente preventiva.
Nel procedimento di oblazione il giudice conserva il potere-dovere di pronunciare proscioglimento nel merito quando emerga la manifesta insussistenza del fatto o della sua commissione da parte dell'imputato.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la confisca obbligatoria delle armi opera anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, salvo l'assoluzione nel merito per insussistenza del fatto illecito.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della proponibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975, mediante il rinvio all'art. 240, comma 2, c.p., è obbligatoria per le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri oggetti atti ad offendere in relazione ai reati concernenti tali beni.
- La confisca obbligatoria delle armi deve essere disposta anche quando il reato sia dichiarato estinto per intervenuta oblazione, poiché l'oblazione non esclude ogni verifica giurisdizionale sulla ricorrenza dei presupposti di legge e la confisca ha natura di misura di sicurezza con finalità essenzialmente preventiva.
- La confisca obbligatoria delle armi è esclusa quando vi sia assoluzione nel merito per insussistenza del fatto illecito contestato oppure quando l'arma appartenga a persona estranea al reato.
- La mancata applicazione della confisca obbligatoria delle armi determina l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale statuizione, potendo la Corte di cassazione disporre direttamente la confisca.
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