Cassazione Civile, Ordinanza n. 11267/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito per attività professionale resa in favore di una società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo parzialmente e in via chirografaria, escludendo una parte delle somme richieste e non riconoscendo il privilegio. La professionista proponeva opposizione ex art. 98 l. fall., sostenendo che il provvedimento del giudice delegato fosse privo di motivazione e che il privilegio spettasse comunque ex lege per la natura professionale del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo sufficiente la motivazione del decreto del giudice delegato e affermando che nella domanda originaria di insinuazione non era stata formulata alcuna specifica richiesta di privilegio, omissione non integrabile successivamente. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: violazione degli artt. 93, 95 e 96 l. fall. per asserita errata lettura dello stato passivo e mancata considerazione della documentazione; violazione dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall. e dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. per il mancato riconoscimento del privilegio mobiliare; violazione dell’art. 2745 c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente; violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché il fallimento avrebbe introdotto una domanda riconvenzionale che avrebbe imposto la compensazione per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché la motivazione del Tribunale si integrava con quella del giudice delegato richiamata per relationem. Ha dichiarato infondati, esaminandoli congiuntamente, il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, ribadendo che nella domanda di insinuazione al passivo il titolo di prelazione deve essere indicato in modo specifico e che, in caso di omissione o assoluta incertezza, il credito viene degradato a chirografario; ha inoltre affermato che la successiva integrazione costituirebbe mutatio libelli, non consentita nella verifica del passivo. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo sulle spese, sia per difetto di autosufficienza sia perché la valutazione sulla compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o non integralmente ammesso.
la domanda di insinuazione deve indicare l’eventuale titolo di prelazione; l’omissione o l’assoluta incertezza del titolo comportano la degradazione del credito a chirografario, non una mera irregolarità sanabile con integrazioni successive.
viene richiamato in relazione al deposito dello stato passivo e al momento oltre il quale non è consentita l’integrazione della domanda per introdurre il privilegio.
il decreto di esecutività dello stato passivo deve contenere una motivazione sufficiente, anche se sintetica.
è la norma invocata per il privilegio dei crediti professionali, ma il suo riconoscimento presuppone che il titolo di prelazione sia stato specificamente domandato.
il privilegio deriva dalla causa del credito secondo la legge, ma in sede di ammissione al passivo occorre comunque la specifica deduzione del relativo titolo di prelazione.
il giudizio di verifica del passivo resta governato dal principio della domanda; il giudice non può pronunciarsi su un privilegio non domandato.
le spese seguono la soccombenza, ma il sindacato di legittimità sulla loro regolazione è limitato; la compensazione è in larga misura discrezionale nel merito.
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e descrivere compiutamente fatti e atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
sono stati evocati i motivi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha escluso i vizi dedotti.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. fall., art. 2751-bis n. 2 c.c.
richiamata come base del privilegio mobiliare del credito professionale, ma non basta la natura del credito se il privilegio non è stato dedotto nella domanda.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica dello stato passivo, il creditore che voglia far valere un privilegio deve indicare espressamente, nel ricorso di insinuazione, il relativo titolo di prelazione; la mera esposizione della natura o della causa del credito non è sufficiente quando non renda inequivoca la richiesta di collocazione privilegiata.
- L’omissione del titolo di prelazione nella domanda di ammissione non determina l’inammissibilità del credito, ma la sua degradazione a chirografo; la successiva integrazione della domanda per introdurre il privilegio è una mutatio libelli non consentita nella fase di verifica del passivo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la motivazione del giudice delegato può integrare quella del Tribunale se richiamata per relationem; il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto senza una completa trascrizione o descrizione degli atti e dei provvedimenti rilevanti.
- La deduzione del privilegio nel passivo fallimentare non coincide automaticamente con la mera qualificazione giuridica del credito: il titolo di prelazione è un elemento autonomo della domanda e richiede un accertamento distinto, nel rispetto del principio della domanda e della tutela della massa dei creditori.
- In sede di legittimità, la censura sulle spese è sindacabile solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazioni manifeste delle regole processuali.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, soprattutto quando contesta la motivazione di un provvedimento fondato anche su atti presupposti o richiamati; la mancata riproduzione del contenuto rilevante dell’atto impedisce il controllo di legittimità.
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