Cassazione Civile, Ordinanza n. 00964/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005 e 2006, emessi a seguito di PVC, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per asserita omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e indebita deduzione di componenti negative. I ricavi contestati derivavano da fatture attive non contabilizzate per prestazioni rese da dipendenti della società a favore di una società controllata; i costi ritenuti non inerenti riguardavano invece prestazioni svolte da un terzo a favore della medesima controllata e non della società accertata. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; quella di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo inerenti i costi perché utili indirettamente alla controllante e annullando la ripresa sui ricavi per insufficienza delle dichiarazioni dei dipendenti, oltre alla cartella consequenziale. In cassazione l'Ufficio ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la sentenza valorizzato una inesistente 'inerenza di gruppo' anziché l'inerenza all'attività della singola società; (2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, perché l'inerenza è presupposto anche per la detrazione IVA; (3) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, contestando la valutazione delle dichiarazioni dei dipendenti e sostenendo la loro utilizzabilità come prova; (4) nullità per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello statuito anche sulla cartella esattoriale, ritenuta atto consequenziale, benché non oggetto autonomo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati perché il giudice di merito non aveva correttamente verificato l'inerenza dei costi e del relativo profilo IVA rispetto all'attività imprenditoriale della società accertata, limitandosi a valorizzare un vantaggio indiretto per la controllante derivante dall'attività svolta a favore della controllata. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo motivo, perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio sotto l'apparente rubrica della violazione di legge, e il quarto motivo per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività di impresa della società che li sostiene; non è sufficiente un generico vantaggio indiretto o una utilità riferita al gruppo, occorrendo il collegamento con l'esercizio dell'impresa della singola società accertata.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche ai fini della detrazione IVA deve essere verificata l'inerenza del servizio o dell'acquisto all'attività imprenditoriale del soggetto passivo, potendo rilevare pure un'utilità potenziale e indiretta, ma pur sempre riferita all'organizzazione dell'impresa del contribuente.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura che invoca la norma non può tradursi in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio; le dichiarazioni di terzi non sono, di per sé sole, automaticamente decisive e il loro apprezzamento resta riservato al giudice di merito.
È inammissibile la doglianza se non è specificamente dimostrato che il giudice abbia pronunciato su un bene della vita o su un atto non devoluto al giudizio; la censura di ultrapetizione richiede specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è utilizzabile per denunciare l'erronea sussunzione giuridica, non per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per ultrapetizione è configurabile solo se la pronuncia ha effettivamente ecceduto i limiti della domanda o dell'impugnazione, in modo specifico e non generico.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi e la detrazione IVA presuppongono che l'inerenza sia verificata rispetto all'attività imprenditoriale della specifica società contribuente, non potendo essere sostituita da una valutazione di mera utilità di gruppo o di vantaggio economico indiretto per un soggetto diverso.
- L'inerenza può comprendere anche benefici potenziali o indiretti, ma tali benefici devono comunque essere riferibili all'organizzazione dell'impresa del contribuente e alla sua iniziativa economica, non a un generico incremento economico di società collegate o controllate.
- In cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove: se la censura mira a rimettere in discussione il giudizio di attendibilità o rilevanza delle dichiarazioni rese da terzi, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una censura specifica e puntuale sull'effettivo superamento dei limiti del devolutum; non basta affermare in modo generico che il giudice abbia considerato un atto consequenziale non impugnato.
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