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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26654/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla negoziazione e dall’incasso, da parte di soggetti non legittimati, di sette assegni di traenza non trasferibili emessi a favore di diversi beneficiari e spediti con posta ordinaria dalla società emittente. La società assicuratrice ha chiesto alla banca negoziatrice il risarcimento del danno, deducendo che la banca avesse agito con colpa nell’identificazione del presentatore e nel controllo dei titoli. La banca ha resistito e ha chiamato in causa le banche trattarie per la manleva. In primo grado la banca è stata ritenuta responsabile, mentre in appello la responsabilità è stata esclusa per uno degli assegni e, per gli altri, è stato affermato un concorso di colpa della società assicuratrice per avere spedito i titoli con posta ordinaria. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 43 R.D. n. 1736/1933, 1218 e 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la banca negoziatrice avrebbe dovuto compiere controlli più approfonditi sull’autenticità dei documenti e sull’identità del presentatore, alla luce di elementi sospetti e di indicazioni operative ABI; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse considerato che la presentatrice non era la legittima beneficiaria né una cliente della banca e che l’identificazione si era basata su un solo documento; 3) violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. e della disciplina postale, contestando l’affermazione del concorso di colpa per la spedizione in posta ordinaria e la quantificazione del concorso nella misura del 50%; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese di CTU, assumendo che tali spese non potessero essere ripartite paritariamente a suo carico, poiché la domanda sulla contraffazione dei titoli aveva visto la resistente totalmente soccombente. Il ricorso incidentale della banca era condizionato all’eventuale accoglimento dei motivi del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero, in sostanza, un nuovo giudizio di merito sulla diligenza della banca nell’identificazione del presentatore e sulla valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la circolare ABI del 2001 non ha portata precettiva e non integra lo standard di diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. Quanto al terzo motivo, ha ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili costituisce condotta idonea a integrare il concorso colposo del mittente ex art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il titolare a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza; la censura sulla misura della ripartizione del concorso è stata giudicata come mera contestazione di merito. Quanto al quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui le spese di CTU rientrano nei costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la loro ripartizione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo motivazione illogica o manifestamente erronea, profilo non dedotto. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e la ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1736/1933

    È richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della banca negoziatrice nella pagamento/negoziazione dell’assegno non trasferibile.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, evocata per imputare alla banca la condotta negligente nell’identificazione del prenditore.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale del banchiere va valutata secondo uno standard elastico da riempire con i principi dell’ordinamento e gli standards sociali; la circolare ABI non ha valore precettivo vincolante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la Corte rileva che, in parte, la censura mira a ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è inammissibile quando la censura tende in realtà a rivalutare il merito e le prove, anziché denunciare un omesso esame nei limiti consentiti.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria dell’assegno non trasferibile integra concorso colposo del mittente, perché costituisce antecedente causale necessario dell’evento dannoso e esposizione volontaria a un rischio non consentito.

  • artt. 83-84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio postale e alla contestazione del nesso causale della spedizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese di CTU, quali costi processuali nell’interesse comune delle parti e della giustizia, possono essere regolate anche in modo non integralmente sfavorevole alla parte vittoriosa; la discrezionalità del giudice è censurabile solo per motivazione illogica o erronea.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base del regolamento delle spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di legittimità.

Massime di principio

  • Nella negoziazione di assegni non trasferibili, la responsabilità della banca negoziatrice per errata identificazione del presentatore va valutata alla luce dell’art. 1176, comma 2, c.c., ma lo standard professionale non può essere ancorato a mere raccomandazioni prive di valore precettivo, come le indicazioni contenute in una circolare ABI, se non rispecchiano gli standards sociali o l’ordinamento positivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e della diligenza concreta del soggetto agente.
  • La spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili è condotta idonea a integrare concorso colposo del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolare del titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce antecedente causale necessario dell’evento dannoso.
  • La quantificazione percentuale del concorso di colpa è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se la censura si limita a contestarne l’iniquità senza evidenziare un errore di diritto o una motivazione mancante nei limiti del minimo costituzionale.
  • Le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra i costi processuali regolabili dal giudice ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la loro ripartizione può seguire la soccombenza o essere compensata secondo discrezionalità, salvo controllo di coerenza logico-motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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