Cassazione Civile, Ordinanza n. 18537/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti su un edificio confinante. Il proprietario di uno dei due immobili ha agito sostenendo che, durante la ricostruzione del muro divisorio tra i fabbricati, l'altro proprietario avesse demolito il muro comune, tagliato i travetti portanti del solaio e realizzato una nuova struttura in cemento armato gravante sulla sua proprietà, oltre a essersi spostato rispetto alla mezzeria del vecchio muro e ad aver occupato una striscia di terreno prima interessata dal manufatto. In primo grado è stata accertata l'illegittima usurpazione della porzione di suolo e disposta la demolizione del nuovo muro e la ricostruzione oltre la linea mediana, mentre sono state respinte le domande risarcitorie. In appello principale il convenuto ha contestato la comunione del muro; in appello incidentale l'attore ha riproposto la domanda di risarcimento. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo operante la presunzione di comunione del muro divisorio ex art. 880 c.c. e non superata la prova contraria. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 1965, 1967 e 1350 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato testimonianze non ammissibili perché volte a provare un accordo transattivo sulla ricostruzione che avrebbe richiesto la forma scritta, e che tali testimonianze avrebbero semmai dimostrato solo trattative non concluse e non la comunione del muro. Con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 880 e 876 c.c., nonché violazione degli artt. 934 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., affermando che la presunzione di comunione era stata superata dalle modalità costruttive dei fabbricati, dalla loro autonomia strutturale, dal fatto che il muro insisteva su terreno di sua esclusiva proprietà, dalle fotografie, dalle planimetrie e dall'innesto dei travetti, che a suo dire deponeva per la proprietà esclusiva e per la costruzione in aderenza; ha inoltre contestato la condanna all'arretramento fino alla linea mediana del vecchio muro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove senza dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; inoltre il motivo non era coerente con la motivazione della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione su un presunto accordo transattivo ma sulla preesistenza del muro divisorio e sulla mancata prova contraria alla presunzione di comunione. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché volto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, senza effettiva denuncia di violazione di legge: la Corte ha ribadito che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, mentre non è configurabile violazione dell'art. 115 c.p.c. quando si contesti solo il diverso apprezzamento del materiale probatorio. La censura sulla condanna all'arretramento è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., anche perché tale statuizione proveniva già dal primo grado e il ricorrente non aveva indicato un corrispondente motivo di appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presunzione semplice di comunione del muro divisorio opera quando il muro separa edifici contigui e può essere vinta solo con prova contraria idonea.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'innesto nella struttura non provasse la comunione, ma la Corte non ha accolto tale lettura perché si trattava di rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto che il manufatto costruito su area esclusiva non potesse dirsi comune; la censura è stata considerata meramente fattuale.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diverso peso alle prove già acquisite.
È consentita al giudice di merito la valutazione comparativa del materiale probatorio e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
Richiamato dal ricorrente per qualificare come transazione il preteso accordo sulle modalità di ricostruzione; la Corte ha escluso che la sentenza avesse fondato la decisione su tale accordo.
Richiamato dal ricorrente in tema di forma scritta della transazione; la doglianza è stata ritenuta non pertinente al decisum.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta del preteso accordo transattivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per trasformare una critica di fatto in una violazione di legge quando si contesta in realtà la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio oggi deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non consente la rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con la decisione impugnata; un motivo che non censuri il decisum è un non motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, altrimenti è inammissibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che miri, in realtà, a una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di ottenere un terzo giudizio di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non riguarda il diverso apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura.
- La presunzione di comunione del muro divisorio ex art. 880 c.c. può essere superata solo mediante prova contraria idonea; la relativa valutazione è affidata al giudice di merito e, se logicamente e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione.
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