Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un incendio verificatosi il 20 luglio 2003 su terreni di proprietà degli attori, che veniva ricondotto alla fuoriuscita di combustibile da una motozappa e alla propagazione delle fiamme ai fondi vicini. Gli attori agivano per il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto individuato come responsabile, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva sostenendo che sia la motozappa sia il terreno di innesco appartenessero al proprio dante causa, deceduto nel 2002; venivano quindi chiamati in causa gli eredi del defunto. In primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di prova dell'accettazione dell'eredità da parte delle chiamate; in appello la Corte territoriale riteneva invece sussistente la legittimazione passiva delle eredi, riconosceva provato l'an debeatur, ma rigettava comunque la domanda per difetto di prova del quantum del danno. Nel ricorso principale si deducevano: violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato il materiale probatorio e che, in presenza di prova certa del danno, avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa; omesso/insufficiente/contraddittorio esame della motivazione e dei fatti decisivi, per non aver considerato informative di reato, annotazioni di p.g., testimonianze e fotografie; violazione delle norme tariffarie forensi sulla liquidazione delle spese, per avere liquidato le spese in favore di due parti assistite dallo stesso difensore. Nel ricorso incidentale, gli eredi della coattrice proponevano motivi sovrapponibili ai primi due motivi del ricorso principale. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in cassazione; ha inoltre ribadito che la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone un danno già oggettivamente accertato e non può supplire alle carenze probatorie sulla stessa esistenza o entità del pregiudizio. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello non aveva duplicato i compensi, ma aveva solo liquidato le spese e poi ripartito l'importo tra i due difensori assistiti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto come impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., ma la notificazione del ricorso principale ai suoi destinatari era avvenuta solo ai fini di litis denuntiatio in una controversia scindibile, con conseguente esclusione della possibilità di impugnazione incidentale tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato il diniego del risarcimento, perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la liquidazione equitativa in mancanza di prova sufficiente del danno, mentre le censure di merito erano inammissibili in sede di legittimità. Ha poi escluso l'errore nella regolazione delle spese di appello e ha ritenuto tardivo/inammissibile il ricorso incidentale, essendo stato proposto in un giudizio scindibile dopo una notifica effettuata solo a fini di litis denuntiatio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudice decide sulla base delle prove dedotte dalle parti; la violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non volerla osservare o utilizzi prove non introdotte dalle parti.
La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e presuppone un danno già oggettivamente accertato; non può sostituire la prova mancante dell'esistenza o dell'entità del pregiudizio.
La valutazione del danno nelle obbligazioni risarcitorie segue i criteri dell'art. 1226 c.c. quando la prova del quantum sia obiettivamente difficile, ma sempre dopo l'accertamento del danno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge quando in realtà si contestano gli apprezzamenti di fatto e le prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale deve essere denunciato secondo la formulazione vigente ratione temporis; non è ammissibile una censura che miri a un nuovo esame delle risultanze probatorie.
L'impugnazione incidentale tardiva non è consentita alla parte cui il ricorso principale sia stato notificato solo ai fini di litis denuntiatio in una causa scindibile.
Nelle cause scindibili la notifica dell'impugnazione può avere funzione di semplice litis denuntiatio, senza far sorgere il diritto all'impugnazione incidentale tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
In caso di assistenza di più parti con identica posizione processuale il compenso può essere aumentato secondo la misura prevista dalla tariffa, ma non necessariamente va duplicato.
art. 5, comma 4, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ne esclude la violazione alla luce della corretta liquidazione effettuata dal giudice di merito.
art. 5, commi 4 e 5, d.m. 8 aprile 2004, n. 127
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, a fronte di identiche posizioni processuali, non spettino compensi distinti e integrali per ciascuna parte.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Il compenso può essere aumentato per l'assistenza di più soggetti con identica posizione, ma la sentenza esclude che vi sia stata duplicazione indebita.
Normativa tariffaria richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, senza esito favorevole.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. è ammessa solo quando il danno sia già provato nella sua esistenza; essa non può essere usata per colmare la totale o parziale mancanza di prova del pregiudizio.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia esplicitamente disapplicato la regola di decisione sulle prove o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale deve investire un reale difetto testuale della sentenza e non può risolversi nel contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Nelle cause scindibili, la notificazione dell'impugnazione principale effettuata a taluni soggetti solo per litis denuntiatio non legittima tali soggetti a proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.
- Quando più parti sono assistite dal medesimo difensore e hanno identica posizione processuale, la liquidazione delle spese non richiede necessariamente la duplicazione integrale dei compensi, dovendosi applicare la disciplina tariffaria di riferimento.
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