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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04545/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un proprietario fondiario per i danni asseritamente subiti al proprio agrumeto a causa dei lavori di costruzione di un tratto autostradale. In primo grado la domanda era stata respinta dal Tribunale. L'attore aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività della notificazione telematica dell'atto di impugnazione: la ricevuta di accettazione della PEC era stata generata alle 22.06 dell'ultimo giorno utile per impugnare, ossia oltre le ore 21, e la Corte territoriale aveva ritenuto operante il differimento del perfezionamento della notifica al giorno successivo. Con il ricorso per cassazione, il soccombente ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione telematica e sul computo del termine di impugnazione, sostenendo che l'appello doveva considerarsi tempestivo perché notificato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte in cui differiva per il notificante il perfezionamento della notifica telematica oltre le ore 21.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di tardività dell'appello. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che differiva al giorno successivo il perfezionamento, per il notificante, della notifica telematica eseguita dopo le ore 21 e prima delle 24. Conseguentemente ha affermato la tempestività dell'appello notificato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'impugnazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in relazione alla dedotta violazione di legge e ai vizi processuali e motivazionali

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui i termini computati a giorni scadono allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno

  • art. 16 d.l. n. 179 del 2012

    norma richiamata nel motivo di ricorso sulla disciplina della notificazione telematica

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    la Corte ne recepisce la parziale caducazione per illegittimità costituzionale nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento della notifica telematica per il notificante se la ricevuta di accettazione era generata dopo le ore 21 e entro le 24

  • art. 1, comma 19, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione alla notificazione e ai termini processuali

  • art. 3 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata

  • Corte cost. n. 75/2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che posticipava al giorno successivo il perfezionamento per il notificante della notifica telematica eseguita dopo le ore 21, ritenendo che ciò limitasse ingiustificatamente il termine utile per difesa

  • Cass. n. 18235/2020

    richiamata per il principio secondo cui la retroattività della pronuncia di incostituzionalità incontra un limite nelle decadenze consolidate, limite che però non opera quando cade la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza

  • Cass. n. 1644/2019

    richiamata in senso conforme al principio sulla retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale e sui limiti legati alle decadenze

  • Cass. n. 5240/2000

    richiamata in senso conforme al principio sulla retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale

Massime di principio

  • La notifica telematica dell'atto di impugnazione eseguita entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile è tempestiva, anche se la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, quando la disciplina che differiva il perfezionamento per il notificante al giorno successivo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • La regola del differimento del perfezionamento della notifica telematica oltre le ore 21 tutela solo il destinatario e il suo diritto al riposo, ma non può comprimere oltre misura il termine a disposizione del notificante per esercitare il diritto di difesa.
  • La retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite delle decadenze già consolidate, ma tale limite non opera quando è proprio la norma incostituzionale a dover far decorrere o rendere operativa la decadenza.
  • Nel computo dei termini processuali a giorni, il termine finale scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno utile, sicché, in difetto di una valida compressione normativa, l'atto notificato entro tale momento deve ritenersi tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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