Cassazione Civile, Ordinanza n. 33480/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di scioglimento della comunione su un immobile sito in Taormina. Una delle comproprietarie aveva chiesto la divisione in natura del bene; l'altra aveva contestato la comoda divisibilità e domandato l'attribuzione dell'intero. Il Tribunale aveva emesso una sentenza non definitiva dichiarando il diritto allo scioglimento della comunione e, all'esito di consulenza tecnica, una sentenza definitiva che approvava il progetto divisionale e disponeva l'assegnazione delle porzioni mediante sorteggio. In appello la soccombente aveva sostenuto: 1) la nullità della sentenza perché la pronuncia non definitiva non avrebbe affatto deciso sulla divisibilità in natura, sicché il successivo richiamo a quel giudicato sarebbe stato incomprensibile; 2) la nullità della sentenza definitiva per motivazione apparente o omessa, in quanto non avrebbe risposto alle osservazioni del CTU circa la peggior conformazione funzionale delle due unità ricavate e il loro minor valore complessivo rispetto al bene indiviso; 3) la nullità della sentenza per avere qualificato come definitiva la decisione di approvazione del progetto divisionale, assumendo che non avesse definito alcuna contestazione; 4) la conseguente illegittimità della condanna alle spese e del raddoppio del contributo unificato. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che la sentenza non definitiva, letta con la motivazione, avesse già affrontato la comoda divisibilità in natura; che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; che il giudizio di comoda divisibilità è un accertamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione non apparente; che la sentenza che approva il progetto di divisione e dispone il sorteggio è definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione; e che, rigettati i primi tre motivi, restava corretta anche la statuizione sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Messina che aveva già respinto l'appello contro la sentenza del Tribunale di Messina in materia di divisione giudiziale di un immobile in comunione. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa nullità della motivazione, alla comoda divisibilità in natura del bene, alla natura definitiva della sentenza che approva il progetto di divisione e alla regolazione delle spese. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi di motivazione mancante o apparente, non per il semplice dissenso sul percorso argomentativo.
La motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile la decisione; non è sufficiente censurare la sufficienza o la logicità del ragionamento se non si traduce in anomalia motivazionale.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, in linea con i principi del giusto processo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé.
art. 12 preleggi
La nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.
È preclusa la censura ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha diritto di conseguire in natura la parte spettante, salvo deroga nei casi previsti dalla legge.
La divisione in natura può essere esclusa non solo quando il bene è indivisibile, ma anche quando non è comodamente divisibile.
Richiamato quale criterio operativo della divisione in natura tra coeredi.
Richiamato quale criterio operativo della divisione in natura tra coeredi.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna della parte soccombente è stata ritenuta corretta.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
art. 1, co. 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La portata precettiva di una sentenza va ricostruita considerando congiuntamente dispositivo e motivazione; la sola lettura del dispositivo non è sufficiente quando occorra stabilire se una questione sia stata già decisa.
- Nel giudizio di divisione, la comoda divisibilità dell'immobile è un accertamento di fatto che il giudice di merito valuta tenendo conto sia della possibilità strutturale del frazionamento sia della compatibilità economico-funzionale delle porzioni risultanti.
- La non comoda divisibilità ricorre solo se il frazionamento non consente porzioni autonomamente e liberamente godibili, oppure richiede opere eccessive o comporta un sensibile deprezzamento delle quote rispetto al bene intero.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o internamente irriducibilmente contraddittoria; non è più consentito denunciare il semplice difetto di sufficienza o la non condivisibilità logica del ragionamento.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di riesaminare il merito della valutazione tecnica se sorretta da motivazione non apparente.
- La sentenza che approva il progetto di divisione e dispone il sorteggio dei lotti ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, perché definisce tutte le questioni relative alla divisione.
- In presenza di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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