Cassazione Civile, Ordinanza n. 32639/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in relazione a contratti di leasing. I debitori contestavano la validità dei contratti deducendo, da un lato, l'erroneità della clausola di indicizzazione/rischio cambio e, dall'altro, la mancanza dei piani di ammortamento; sostenevano inoltre che la banca avesse fatto valere una clausola risolutiva espressa traendone un ingiustificato arricchimento (canoni scaduti, penale e restituzione del bene), con conseguente insussistenza di quanto preteso. Il Tribunale aveva riconosciuto la risoluzione dei contratti e, in primo grado, accertato la fondatezza della doglianza sull'erronea indicizzazione, disponendo poi la restituzione di somme ingenti a carico della banca. La cessionaria del credito ha proposto appello, rigettato dalla Corte d'appello di Trieste, che ha ritenuto invalida la clausola 'rischio cambio' per carenza di effettiva condivisione dell'alea, per indeterminatezza del rischio e per mancanza di un adeguato supporto scritto; ha inoltre ritenuto invalida anche la clausola di indicizzazione del tasso di interesse. In cassazione la società cessionaria ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulla clausola 'rischio cambio'; 2) violazione degli artt. 1322 c.c. e 132 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato autonoma e invalida la clausola, in contrasto con la giurisprudenza sulla meritevolezza della clausola nei leasing; 3) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omesso esame dei plurimi motivi di appello; 4) violazione dell'art. 117 TUB e omesso esame del motivo relativo alla sua applicabilità, in relazione all'indeterminatezza della clausola sugli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il giudicato interno sulla clausola 'rischio cambio', rilevando che la sentenza non definitiva di primo grado aveva lasciato aperte le questioni oggetto del presente giudizio e che, comunque, la nullità del patto era rilevabile d'ufficio anche in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale non si era limitata ad un giudizio astratto, ma aveva accertato in concreto la non meritevolezza della clausola e l'indeterminatezza del rischio assunto dal cliente; pertanto il diverso orientamento generale sulla validità di clausole analoghe non impediva il vaglio concreto della specifica pattuizione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché il ricorso si limitava a riprodurre le difese di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che l'art. 117 TUB, nel testo richiamato dalla giurisprudenza, consente di colmare l'indeterminatezza della pattuizione sugli interessi con il criterio sostitutivo legale ivi previsto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sulla clausola contestata, poiché la questione era ancora devoluta al giudice d'appello nei limiti della sentenza non definitiva e della riserva di gravame.
Invocato dalla ricorrente in tema di giudicato sostanziale; la Corte ne esclude l'operatività sulla specifica questione dedotta.
Richiamato per il controllo di meritevolezza della clausola 'rischio cambio'; la Corte afferma che il giudice deve valutarne in concreto l'assetto di interessi e la reale operatività.
Richiamato nel secondo motivo per il profilo di motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte osserva che la censura era priva di specificità e quindi non scrutinabile nel merito.
Richiamato per asserito omesso esame di motivi di appello; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve esporre in modo specifico le censure e confrontarsi con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per l'onere di trascrivere essenzialmente gli atti e i documenti rilevanti, in modo chiaro e sintetico.
La Corte richiama il principio secondo cui la nullità rilevabile d'ufficio può essere esaminata anche in appello come eccezione in senso lato.
La Corte afferma che, in caso di indeterminatezza della pattuizione sugli interessi convenzionali, opera il criterio integrativo sostitutivo previsto dalla norma.
art. 117, comma 7, lett. a), TUB
Richiamato per stabilire che l'indeterminatezza della misura degli interessi può essere colmata con il tasso sostitutivo legale nei casi previsti dalla disposizione.
Richiamato come base della necessità di specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati.
Richiamato insieme al comma 7 come ambito di operatività del criterio sostitutivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La nullità di una clausola contrattuale rilevabile d'ufficio può essere scrutinata anche nel giudizio di appello quando la questione attenga ai fatti costitutivi della domanda e non sia coperta da giudicato interno.
- Una clausola di leasing che introduca un rischio di cambio o una componente aleatoria deve essere valutata non solo in astratto, ma in concreto, verificando se le parti abbiano effettivamente condiviso l'alea, il modello di calcolo e l'equilibrio economico del patto.
- La meritevolezza ex art. 1322 c.c. non si esaurisce nella qualificazione generale del tipo contrattuale: il giudice deve verificare se la specifica pattuizione, per come è stata concretamente costruita, persegua interessi meritevoli di tutela e non determini uno squilibrio ingiustificato.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione delle difese di merito non è sufficiente.
- L'indeterminatezza della pattuizione sugli interessi in un contratto bancario può essere colmata mediante il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, nei limiti e secondo le condizioni fissate dalla disposizione.
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