Sentenza n. 481/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2964 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA della sentenza del Tribunale Civile di Asti - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Ivana LO BELLO n. 330/2024 pubblicata il 25.09.2024 (R.G. n. 269/2024) con la quale veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di PICCIRILLO Raffaella ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto b) condannato il Ministero convenuto a erogare, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di €. 2.000,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; c) condannato il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.030, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.. quanto al ricorso n. 2997 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Marco NIGRA n. 523/2023 pubblicata il 15.03.2023 (R.G. n. 4987/2022) con la quale veniva: a) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; b) dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogare al ricorrente €. 2.500,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; c) dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore anticipatario. quanto al ricorso n. 3538 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Sonia SALVATORI n. 1587/2025 pubblicata il 17.06.2025 (R.G. n. 8692/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di CAMPAGNA Vanessa, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di CAMPAGNA Vanessa, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo; c) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquidava in Euro 1.030, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Luca ANGELERI. quanto al ricorso n. 3591 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Lorenzo AUDISIO n. 1890/2024 pubblicata il 08.07.2024 (R.G. n. 8261/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di CANZONERI Luana, con riferimento agli aa.s.. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente; b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di CANZONERI Luana, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; c) condannata la parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquidava in complessivi Euro 1.030, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, ed oltre al contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 3592 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA della sentenza del Tribunale Civile di Asti - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Ivana LO BELLO n. 255/2024 pubblicata il 05.07.2024 (R.G. n. 279/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di ZANCHETTA Nikita ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva [2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023] e per l'effetto condannato il Ministero convenuto a erogarle, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; b) condannato il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 1.030, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze dei Tribunali civili che avevano riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e ordinato il pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Cinque docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'ottemperanza a sentenze dei Tribunali civili di Asti e Torino, rese in funzione di giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di somme comprese, a seconda dei casi, tra 1.500 e 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza, risultando le sentenze prodotte in copia conforme, notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i cinque ricorsi per identità di motivazione e dispositivo e li ha accolti. Ha rilevato che ricorrevano i presupposti processuali per l'ottemperanza: i titoli giudiziali erano stati prodotti in copia conforme, notificati all'amministrazione soccombente e, alla data dei ricorsi, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Inoltre, non era contestato che il Ministero non avesse adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha imposto ai ricorrenti di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha applicato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo, oppure fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero, per ciascun ricorso, nella misura di 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato nei limiti di legge. È stata inoltre disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme agli altri presupposti, condizione per proporre l'azione di ottemperanza.
La sentenza civile azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore che si dichiari antistatario.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994
Richiamato nei titoli civili per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute; la sentenza di ottemperanza ordina il pagamento delle somme secondo quanto stabilito dai titoli esecutivi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è prodotto in copia conforme, è stato notificato all'amministrazione soccombente, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e risulta l'inadempimento dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile entro un termine definito e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o, se anteriore, dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e le funzioni commissariali sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
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