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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12500/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società acquirente di un terreno agricolo ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali applicate in sede di registrazione della compravendita, sostenendo che il fondo, al momento del rogito, fosse ancora concesso in affitto a terzi e che, successivamente, l'acquirente avesse stipulato un contratto di compartecipazione stagionale su parte del terreno, circostanze che avrebbero comportato il venir meno del requisito della coltivazione diretta richiesto per mantenere il beneficio. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione della disciplina sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per l'imprenditore agricolo professionale, nonché degli artt. 2697 e 2704 c.c., censurando la valutazione della CTR sulla mancanza di prova dell'immediato inizio della coltivazione diretta e sostenendo che non fosse necessaria una prova con data certa della scrittura di rilascio del fondo; (ii) violazione della disciplina agevolativa per avere la CTR ritenuto decaduto il beneficio solo perché il terreno era in affitto al momento dell'acquisto, senza considerare che la norma non imporrebbe la disponibilità immediata; (iii) falsa applicazione della normativa sull'associazione/compartecipazione agraria, assumendo che tale contratto non escluderebbe la conduzione diretta del fondo; (iv) omesso esame della circostanza che il contratto riguardava solo una porzione del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le agevolazioni fiscali riconosciute alla società agricola in quanto imprenditore agricolo professionale restano comunque subordinate ai requisiti oggettivi previsti dalla legge n. 604 del 1954, tra cui la coltivazione diretta del fondo, e che la relativa causa di decadenza si applica anche alla società. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, escludendo sia la prova dell'immediato subentro nella coltivazione dopo l'acquisto, sia la prosecuzione della coltivazione diretta dopo la stipula del contratto di compartecipazione stagionale. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati e il secondo dichiarato assorbito; anche l'ultimo motivo è stato respinto perché la sentenza di merito aveva considerato i mappali interessati e comunque la circostanza non era decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha però rilevato che le censure miravano in realtà a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per lamentare omesso esame di un fatto storico; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la circostanza era stata esaminata oppure non era decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova della coltivazione diretta e dell'immediato subentro nel fondo; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse valutato la prova complessiva e che la censura tentasse di sovrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato per sostenere che la scrittura di rilascio del fondo potesse avere data certa anche per fatti idonei a stabilirne l'anteriorità; la Corte non ha accolto la censura, poiché ha valorizzato soprattutto l'assenza di prova complessiva dell'immediata coltivazione diretta.

  • art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004

    Norma che estende alle società agricole la qualifica di imprenditore agricolo professionale e, sul piano fiscale, i benefici previsti per il coltivatore diretto, ma senza elidere i requisiti oggettivi e le cause di decadenza della legge n. 604 del 1954.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    La Corte lo interpreta come rinvio alla disciplina agevolativa della legge n. 604 del 1954, comprensiva dei relativi presupposti e delle cause di decadenza, non come attribuzione automatica del beneficio a prescindere dai requisiti sostanziali.

  • art. 2, n. 1, L. n. 604 del 1954

    È richiamato come requisito della coltivazione diretta del fondo, necessario per l'accesso e la conservazione dell'agevolazione.

  • art. 7 L. n. 604 del 1954

    La Corte ne afferma l'applicabilità anche alla società agricola IAP: la decadenza opera se, entro cinque anni, il beneficiario aliena il fondo o cessa di coltivarlo direttamente; il contratto di affitto è indice sintomatico di cessazione della coltivazione diretta.

  • art. 56 L. n. 203 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura associativa del contratto di compartecipazione; la Corte non gli attribuisce rilievo decisivo ai fini della permanenza del requisito della coltivazione diretta.

  • art. 1 L. n. 604 del 1954

    Norma agevolativa di base per la piccola proprietà contadina; la Corte la inquadra come disposizione di stretta interpretazione perché eccezionale rispetto ai principi di capacità contributiva e uguaglianza.

  • art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004

    Richiamato nella motivazione come disposizione che estende il trattamento fiscale alle società agricole IAP, ma sempre nel rispetto delle condizioni oggettive della legge n. 604 del 1954.

  • art. 2513 c.c.

    Richiamato nella motivazione in relazione alla nozione di attività agricola e al requisito dell'oggetto esclusivo statutario dell'impresa agricola professionale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina e, per estensione, per l'imprenditore agricolo professionale, sono di stretta interpretazione: l'estensione soggettiva non elimina i requisiti oggettivi richiesti dalla disciplina originaria.
  • Quando una società agricola invoca il trattamento di favore riconosciuto al coltivatore diretto, deve comunque dimostrare la permanenza della coltivazione diretta del fondo; la cessazione della coltivazione entro il quinquennio comporta decadenza dal beneficio.
  • La causa di decadenza per mancata coltivazione diretta si applica anche alle società agricole IAP, poiché il rinvio alla disciplina agevolativa comprende anche i relativi presupposti di conservazione del beneficio.
  • La stipula di un contratto di affitto del fondo a terzi, o comunque la concessione del terreno a soggetti diversi dall'acquirente, costituisce un indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta incompatibile con l'agevolazione.
  • Le censure formalmente formulate come violazione di legge non sono ammissibili quando, in concreto, mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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