Sentenza del 19/07/2023 n. 21132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'utilizzo in compensazione di un credito non ancora maturato (controllo automatizzato ex D.P.R. n.600/1973, art.36‑bis), ritenendosi un omesso versamento con irrogazione di sanzioni. La società pagò quanto iscritto a ruolo ma chiese il rimborso delle sanzioni sostenendo di non aver arrecato danno al Fisco e invocando disciplina di favore (art.5‑bis D.Lgs. n.472/1997, art.6). I giudici di merito avevano accolto la domanda di rimborso ritenendo non sanzionabile il comportamento; l'Avvocatura dello Stato ricorreva in Cassazione sostenendo che, avendo la riscossione avuto luogo mediante ruolo e avendo la contribuente provveduto al pagamento senza impugnare tempestivamente l'atto impositivo, la domanda di rimborso era inammissibile e che non poteva formarsi un silenzio‑rigetto utilizzabile per ricostituire un rimedio impugnatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, cassando la sentenza di merito e decidendo nel merito il rigetto del ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto prevalente il vizio procedurale: quando la riscossione avviene tramite ruolo l'impugnazione doveva essere proposta tempestivamente contro l'atto impositivo; il pagamento spontaneo ha reso definitivo il titolo esattoriale e ha escluso la possibilità di ottenere il rimborso tramite la ricostruzione di un silenzio‑rigetto. Le spese di Cassazione sono a carico della contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36‑bis
disciplinava il controllo automatizzato che ha originato l'avviso di irregolarità per l'utilizzo in compensazione di un credito; è la fonte dell'attività di constatazione amministrativa alla base dell'iscrizione a ruolo
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
riguarda la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo; la Corte ha richiamato che, se la riscossione avviene tramite ruolo, il rimedio del contribuente è l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo (iscrizione a ruolo/cartella)
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
norma processuale che disciplina i termini e le modalità dell'impugnazione degli atti tributari; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è il rimedio corretto e che non è ammissibile trasformare un pagamento spontaneo in una domanda suscettibile di ottenere un 'silenzio‑rigetto' impugnabile
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5‑bis (e art. 6 richiamato)
richiamata dalla contribuente quale disciplina di favore per la riduzione/eliminazione di sanzioni quando non vi sia danno per il Fisco; la Corte non ha deciso sul merito dell'applicazione di tali benefici perché ha ritenuto preclusa la domanda per ragioni procedurali
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
riguarda le sanzioni per omessi versamenti; i giudici di merito avevano affrontato la questione di sanzionabilità, ma la Cassazione ha assorbito tale profilo dopo aver accolto il motivo preliminare riguardante l'inammissibilità della richiesta di rimborso
Massime di principio
- Se la riscossione avviene tramite ruolo/cartella esattoriale, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo; il semplice pagamento spontaneo non preserva il diritto a una successiva istanza di rimborso basata sulla ricostruzione di un "silenzio‑rigetto".
- Il rimedio del silenzio‑rigetto è applicabile in via residuale e non può essere invocato quando esisteva un atto espresso impugnabile che, se non contestato nei termini, rende definitivo il titolo esattoriale.
- Le questioni di merito (es. se l'anticipato uso di un credito costituisca omesso versamento e la sanzionabilità) possono essere valutate dai giudici solo se la domanda non è preclusa da motivi procedurali; in presenza di pagamento e mancata impugnazione dell'atto impositivo, il giudizio sul merito può risultare inammissibile.
- In situazioni simili è consigliabile impugnare tempestivamente l'avviso di irregolarità/iscrizione a ruolo prima di pagare se si intendono contestare posizione, oppure pagare e parallelamente proporre impugnazione dell'atto (ove consentito) per non perdere i rimedi giurisdizionali.
- Se si pretende l'applicazione di norme di favore (es. riduzione/eliminazione di sanzioni per inesistenza di danno al Fisco), occorre far valere tempestivamente tale istanza nel quadro dell'impugnazione dell'atto impositivo; altrimenti la preclusione procedurale può impedire l'esame del merito.
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