Sentenza del 19/07/2023 n. 2036 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Registro - Liquidazione - Motivazione - Quotazioni OMI - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Cosenza che aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo al valore di terreni trasferiti per atto di donazione (30/12/2016). L'Ufficio aveva determinato un maggior valore facendo riferimento alle quotazioni OMI pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e, per alcuni terreni, al metodo comparativo; il primo giudice aveva ritenuto che le sole quotazioni OMI non fossero idonee a provare il valore venale in comune commercio e che nell'uso delle quotazioni fossero stati impiegati parametri non pertinenti (es. valori per abitazioni centrali rispetto a terreni periferici con destinazione industriale/artigianale). Inoltre non erano stati forniti elementi che dimostrassero l'analogia degli immobili usati a comparazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione. Il motivo è che l'avviso si è fondato in modo esclusivo o insufficiente sulle quotazioni OMI senza integrare con prove di comparazione effettive (compravendite analoghe, perizie, reddito capitalizzato) e senza fornire la descrizione essenziale degli atti usati a parametro, così da non permettere il controllo sulla rispondenza delle caratteristiche. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite del grado d'appello (liquidate in € 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3
Stabilisce i criteri di determinazione del valore venale in comune commercio (trasferimenti, divisioni, perizie giudiziarie, reddito capitalizzato e altri elementi di valutazione). La Corte ricorda che l'Ufficio può riferirsi alternativamente al parametro comparativo, al reddito o ad altri elementi, ma l'accertamento deve essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28/4/2016
le quotazioni OMI ... rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell'individuazione del valore venale in comune commercio
Le quotazioni OMI sono un punto di riferimento iniziale ma devono essere integrate con ulteriori elementi istruttori (compravendite analoghe, perizie, redditi, dati comunali) per determinare il valore venale.
Cassazione (giurisprudenza di legittimità) - princìpi richiamati
Cass. n. 2624/2015; Cass. n. 21813/2018; Cass. n. 2155/2019; Cass. n. 381/2022; Cass. n. 3388/2019; Cass. n. 21066/2017; Cass. n. 9323/2017; Cass. n. 27119/2019; Cass. n. 36077/2021; Cass. n. 36771/2021
Costante giurisprudenza che afferma l'inidoneità delle sole quotazioni OMI a fondare l'avviso di liquidazione; occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti e, se si usa il parametro comparativo, va indicato il contenuto essenziale degli atti utilizzati come confronto.
parametri per la liquidazione delle spese di giudizio
Usato per la determinazione e liquidazione delle spese di lite del grado d'appello.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI costituiscono un utile riferimento statistico ma non possono costituire, da sole, prova del valore venale in comune commercio: devono essere integrate con altri elementi (compravendite analoghe, perizie, reddito capitalizzato, dati comunali).
- L'Amministrazione ha l'onere della prova: gli avvisi di rettifica devono fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e contenere una motivazione che permetta al contribuente di difendersi efficacemente.
- Se si ricorre al metodo comparativo, l'Ufficio deve indicare il contenuto essenziale degli atti utilizzati a parametro (elementi necessari e sufficienti) o allegarli, in modo che sia possibile verificare l'effettiva analogia tra i beni comparati.
- La valutazione deve considerare parametri specifici dell'immobile (ubicazione, destinazione d'uso, superficie, collocazione urbanistica, caratteristiche costruttive): l'uso di quotazioni riferite a contesti non confrontabili può determinare l'annullamento dell'atto.
- Le circolari e le prassi amministrative (es. Circ. 16/E/2016) non sostituiscono l'onere probatorio, ma indicano la necessità di integrare le quotazioni OMI con ulteriori elementi istruttori.
- In difetto di motivazione adeguata o di prove comparabili, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'avviso e il rimborso o la non esigibilità delle somme richieste.
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