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Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due inviti di pagamento per accise su rifornimenti di gasolio (anni 2004-2008 e 2010) relativi a due imbarcazioni intestate alla società: i ricorrenti sostenevano che le imbarcazioni erano di fatto noleggiate praticamente esclusivamente ai due soci, che quindi la società esercitava attività di noleggio commerciale e/o che doveva essere riconosciuta l'esenzione d'accisa invocata (art.24 TUA). Venivano altresì dedotte questioni di vincolo dell'interpello e di preteso giudicato formatosi in altra controversia.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha confermato che: (i) la risposta all'interpello del 2004 non vincolava l'Amministrazione in relazione alla materia delle accise (l'interpello riguardava l'IVA e la risposta era condizionata a elementi di fatto verificabili in sede di controllo); (ii) il precedente giudicato invocato (decisione per altro periodo d'imposta) non impedisce il nuovo accertamento quando i fatti rilevanti possono variare nel tempo; (iii) ai fini dell'esenzione dalle accise rileva l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore finale: l'esenzione spetta solo se l'utilizzo è finalizzato a prestazioni di servizi a titolo oneroso (interpretazione conforme alla direttiva 2003/96/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia); (iv) la normativa interna che collega automaticamente la qualifica commerciale al solo fatto della locazione/noleggio (D.Lgs. 171/2005, art.2, lett.a) è incompatibile con il diritto unionale e deve essere disapplicata; nel caso concreto la CTR ha correttamente ritenuto che l'utilizzo fosse prevalentemente per mero godimento da parte dei soci (e talvolta di terzi senza carattere commerciale), perciò l'esenzione non era dovuta. Condanna delle parti ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 24 e Tabella A punto 3

    La Corte richiama la disciplina nazionale dell'esenzione ma precisa che la spettanza dell'agevolazione deve essere interpretata in conformità al diritto unionale: l'esenzione è condizionata all'effettivo utilizzo commerciale dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore finale.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. c)

    per "imbarcazioni private da diporto" si intende "qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche"

    La Corte di giustizia e la Cassazione interpretano la direttiva nel senso che l'esenzione spetta solo se i prodotti energetici sono utilizzati per operazioni di navigazione nelle acque dell'UE per scopi commerciali, cioè quando l'imbarcazione è effettivamente utilizzata dall'utilizzatore per prestazioni di servizi a titolo oneroso. Il criterio decisivo è l'effettivo utilizzo finale, non il mero titolo giuridico.

  • D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 2, lett. a)

    "L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: è oggetto di contratti di locazione e di noleggio"

    La Corte ritiene che questa disposizione, nella parte in cui qualifica automaticamente come commerciale l'uso per il solo fatto di essere oggetto di contratti di noleggio/locazione, sia in contrasto con l'art.14 della direttiva 2003/96/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia: va quindi disapplicata nella parte incompatibile e occorre valutare l'effettivo uso.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 11

    La Corte ricorda che la risposta dell'Amministrazione ad un interpello vincola esclusivamente in relazione alla questione oggetto dell'istanza e alla materia specificamente trattata; l'interpello relativo all'IVA non vincolava dunque le autorità in materia di accise.

  • Codice civile, art. 2909 c.c.

    Citato in relazione alla doglianza sul presunto contrasto con precedente giudicato; la Corte ricorda i limiti dell'efficacia del giudicato: esso vincola solo quando riguarda elementi costitutivi stabili della fattispecie estesi a più periodi.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. e altri artt. processuali (112, 132, 118 disp. att., 115, 116)

    Norme processuali citate per i vari motivi di cassazione (omicessa pronuncia, vizio di motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, ecc.). La Corte ha valutato tali doglianze e le ha ritenute inammissibili o infondate nel merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (giudizio tributario)

    Richiamato in relazione ai profili processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero motivi per annullare o rinviare per mancata valutazione di questioni risolvibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per l'esenzione d'accisa rileva l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore finale: l'esenzione sussiste solo se l'utilizzo è direttamente collegato alla prestazione di servizi a titolo oneroso.
  • Il mero titolo giuridico (la presenza di contratti di noleggio/locazione) non è sufficiente di per sé a determinare l'esenzione se l'effettivo uso è per mero godimento privato; occorre documentare l'effettiva attività commerciale svolta dall'utilizzatore.
  • La normativa nazionale che qualifica automaticamente come commerciale l'attività di noleggio va interpretata in conformità al diritto UE e può essere disapplicata quando è incompatibile con la direttiva 2003/96/CE.
  • La risposta ad interpello vincola limitatamente alla questione e alla materia trattata; non è automaticamente vincolante per altri enti o per altri tributi diversi da quelli oggetto dell'interpello.
  • Il giudicato su periodi o fatti diversi è vincolante solo quanto riguarda elementi stabili e tendenzialmente permanenti; fatti variabili di periodo in periodo possono essere riconsiderati.
  • Per difendersi in casi simili è opportuno conservare e produrre documentazione che provi l'effettiva gestione commerciale: contratti con terzi, evidenze di attività di mediazione/commercializzazione, fatturazione e prezzi di mercato, registri di utilizzo e prenotazioni.

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