Sentenza del 19/07/2023 n. 608 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRES - Doppie imposizioni - Ritenute su interessi - Compatibilità tra il disposto di cui all'art. 26, comma 5, DPR 600/73 ed i principi di libertà di stabilimento nell'Unione Europea e di libera circolazione di capitali di cui agli artt. agli artt. 49, 54 e 63 del Trattato CE - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute operate da S. Spa (società italiana controllata) sugli interessi corrisposti a V. negli anni 2015-2018; V. contestava la legittimità delle ritenute a titolo di imposta nei confronti di non residenti, con riferimento alla violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) e di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).
La decisione
Appello rigettato. La CTR Abruzzo ha confermato la decisione della CTP: (1) la richiesta di rimborso relativa a ritenute del 2015 è decaduta per decorso del termine previsto dall'art. 38 comma 2 DPR 602/73; (2) non sussiste incompatibilità tra l'art. 26 comma 5 DPR 600/73 e i principi del Trattato (artt. 49, 54, 63 TFUE): la differenza di trattamento consiste nel fatto che per i residenti la ritenuta è a titolo di acconto mentre per i non residenti è a titolo di imposta, e ciò non è considerato discriminatorio, anche perché la Convenzione Italia-Francia prevede un'aliquota agevolata del 10%; inoltre il tribunale ha valutato che le perdite addotte erano riferibili al consolidato di gruppo e non esclusivamente alla società V., attenuando la tesi di discriminazione.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 26 comma 5
Consente l'operazione di ritenuta sugli interessi corrisposti a non residenti a titolo di imposta; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con i principi UE poiché la differenza è di natura procedurale (imposta definitiva per non residenti vs acconto per residenti) e non configurerebbe una discriminazione ingiustificata.
DPR 602/1973, art. 38 comma 2
Stabilisce i termini per presentare istanze di rimborso; applicato per dichiarare la decadenza del rimborso relativo alle ritenute 2015 presentato oltre il termine previsto.
TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), artt. 49, 54, 63
Diritti di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali: il tribunale ha ritenuto che non vi sia violazione perché il trattamento complessivo dei non residenti non è discriminatorio e le restrizioni fiscali possono essere giustificate per preservare la coerenza del sistema fiscale.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (art. 11) - Legge di esecuzione 20/1992
Prevede che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza del percipiente ma che lo Stato di provenienza possa tassarli secondo la sua legislazione; la CTR ha richiamato la convenzione come fattore che attenua eventuali differenze, osservando l'aliquota convenzionale agevolata del 10% per i non residenti francesi.
Massime di principio
- La previsione di ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti a non residenti non è automaticamente contraria ai principi UE: la differenza procedurale rispetto al trattamento dei residenti (acconto vs imposta definitiva) può essere giustificata e non costituisce di per sé discriminazione.
- La compatibilità con i principi di libera circolazione e stabilimento va valutata sul trattamento complessivo concreto: elementi quali l'esistenza di una convenzione bilaterale (aliquota ridotta) e la natura del risultato economico (perdita societaria vs perdita consolidata) sono rilevanti.
- Le istanze di rimborso di ritenute sono soggette a termini perentori: verificare e rispettare i termini di decadenza (art. 38 DPR 602/73) prima di agire giudizialmente.
- In caso di ritenute operate su società appartenenti a gruppi in consolidato, il giudice valuta separatamente la situazione della singola entità rispetto al consolidato: perdite consolidate non valgono automaticamente a favore del singolo per ottenere il rimborso.
- Onere della prova a carico del ricorrente: occorre documentazione bancaria comprovante l'accredito degli interessi e certificazioni di residenza fiscale (estratti/rilascio dall'amministrazione fiscale estera); la mancanza di tali elementi può indebolire il ricorso.
- Se si ritiene illegittima una ritenuta o discriminatoria la normativa, valutare parallelamente rimedi previsti dalla convenzione bilaterale e la presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso, oltre alla possibilità di proporre ricorso giudiziale con adeguata documentazione.
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