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Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verteva sulla richiesta di rimborso dell'imposta del 20% sui dividendi percepiti nel 2013 da Pamplona (soggetto lussemburghese senza stabile organizzazione in Italia), cui l'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo o sospettando un'interposizione e contestando la legittimazione del liquidatore. In appello la sentenza era stata riformata riconoscendo la legittimazione del liquidatore e la residenza intracomunitaria del percettore, con conseguente diritto al rimborso. L'Avvocatura dello Stato ha impugnato in Cassazione sostenendo omissione di accertamenti sul "beneficiario effettivo", violazioni di norme tributarie e convenzionali e errata applicazione dei principi UE sulla libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado (Sezione staccata di Pescara) in diversa composizione. La motivazione centrale della cassazione è che il giudice d'appello non ha svolto gli accertamenti richiesti in ordine alla qualità di "beneficiario effettivo" dei dividendi e alla possibile struttura artificiosa/interposizione: la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito deve indagare fino a individuare il reale beneficiario economico e valutare indicatori di abuso/elusione prima di riconoscere i benefici convenzionali o direttivi; pertanto la decisione di merito è annullata e la causa torna al giudice di merito per ulteriori accertamenti. La Corte ha inoltre dato regolazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (motivazione/omissione di motivazione, error in iudicando)

    Gli artt. richiamati sono stati invocati dall'Avvocatura per censurare apparente motivazione e omissione di pronuncia del giudice di merito; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui mancavano accertamenti decisivi sul beneficiario effettivo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Richiamato come norma di processo tributario pertinente alla decisione e alle impugnazioni; rilevante in punto di motivazione e istruttoria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27 (commi 3-bis e 3-ter) e art. 27-bis

    Norme interne che regolano la tassazione sui dividendi e l'applicazione di benefici (es. regime madre-figlia) e che richiedono l'accertamento del "beneficiario effettivo" per concedere agevolazioni; la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'assenza di obbligazioni di ritrasferimento direttamente collegate ai dividendi.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Lussemburgo, art. 10

    La Convenzione (modello OCSE) prevede i benefici per i dividendi a favore del beneficiario effettivo; la Corte ricorda che tali vantaggi spettano solo se il percettore è il reale beneficiario economico.

  • Art. 2696 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la decisione sottolinea l'importanza di acquisire e valutare elementi probatori idonei a dimostrare o confutare la qualità di beneficiario effettivo.

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova in combinato con le verifiche richieste per accertare la natura di conduit/interposizione; il giudice di merito deve valutare chi assume e chi prova i fatti rilevanti.

  • Articoli 63 e 65 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU)

    Richiamati in relazione alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento; la Corte precisa che tali principi non escludono il controllo volto a contrastare abusi e interposizioni fittizie.

  • Modello OCSE / giurisprudenza UE (sentenze C-116/16 e C-117/16)

    Fonti interpretative utilizzate per definire il concetto di "beneficiario effettivo" e per distinguere strutture operative reali da conduit; la Corte richiama il Commentario OCSE e la giurisprudenza comunitaria che limitano l'esenzione ai veri beneficiari economici.

Massime di principio

  • La semplice indicazione della residenza legale del percettore (es. sede in altro Stato UE) non basta a garantire automaticamente i benefici fiscali: il giudice deve accertare il "beneficiario effettivo".
  • Quando sono in discussione vantaggi convenzionali o direttivi relativi a dividendi, occorre verificare l'assenza di elementi che configurino una struttura di mera interposizione (conduit), in particolare obbligazioni di ritrasferimento direttamente collegate ai dividendi.
  • Il giudice di merito è obbligato a condurre accertamenti fattuali approfonditi (flussi effettivi di denaro, destinazione finale, rapporti contrattuali e obbligazioni) per individuare chi trae il reale vantaggio economico dall'agevolazione.
  • I principi UE di libera circolazione e stabilimento non impediscono controlli volti a prevenire abusi: la parità di trattamento tra operatori richiede che benefici e esenzioni non siano sfruttati tramite strutture formalmente estere ma sostanzialmente fittizie.
  • L'onere della prova sulle circostanze che configurino una pratica abusiva o il beneficiario effettivo grava sulle parti secondo le regole generali (art. 2696 e 2697 c.c.); tuttavia il giudice deve richiedere e valutare gli elementi probatori utili per evitare decisioni meramente formali.
  • In casi simili è prudente per l'Amministrazione richiedere e documentare ogni elemento che indichi trasferimenti finali o ripianamenti verso altri soggetti, mentre il percettore deve dimostrare l'effettiva disponibilità economica dei proventi per ottenere i benefici.

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