Sentenza del 19/07/2023 n. 21140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sulla richiesta di rimborso dell'imposta del 20% sui dividendi percepiti nel 2013 da Pamplona (soggetto lussemburghese senza stabile organizzazione in Italia), cui l'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo o sospettando un'interposizione e contestando la legittimazione del liquidatore. In appello la sentenza era stata riformata riconoscendo la legittimazione del liquidatore e la residenza intracomunitaria del percettore, con conseguente diritto al rimborso. L'Avvocatura dello Stato ha impugnato in Cassazione sostenendo omissione di accertamenti sul "beneficiario effettivo", violazioni di norme tributarie e convenzionali e errata applicazione dei principi UE sulla libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado (Sezione staccata di Pescara) in diversa composizione. La motivazione centrale della cassazione è che il giudice d'appello non ha svolto gli accertamenti richiesti in ordine alla qualità di "beneficiario effettivo" dei dividendi e alla possibile struttura artificiosa/interposizione: la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito deve indagare fino a individuare il reale beneficiario economico e valutare indicatori di abuso/elusione prima di riconoscere i benefici convenzionali o direttivi; pertanto la decisione di merito è annullata e la causa torna al giudice di merito per ulteriori accertamenti. La Corte ha inoltre dato regolazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivazione/omissione di motivazione, error in iudicando)
Gli artt. richiamati sono stati invocati dall'Avvocatura per censurare apparente motivazione e omissione di pronuncia del giudice di merito; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui mancavano accertamenti decisivi sul beneficiario effettivo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiamato come norma di processo tributario pertinente alla decisione e alle impugnazioni; rilevante in punto di motivazione e istruttoria.
D.P.R. n. 600/1973, art. 27 (commi 3-bis e 3-ter) e art. 27-bis
Norme interne che regolano la tassazione sui dividendi e l'applicazione di benefici (es. regime madre-figlia) e che richiedono l'accertamento del "beneficiario effettivo" per concedere agevolazioni; la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'assenza di obbligazioni di ritrasferimento direttamente collegate ai dividendi.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Lussemburgo, art. 10
La Convenzione (modello OCSE) prevede i benefici per i dividendi a favore del beneficiario effettivo; la Corte ricorda che tali vantaggi spettano solo se il percettore è il reale beneficiario economico.
Art. 2696 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la decisione sottolinea l'importanza di acquisire e valutare elementi probatori idonei a dimostrare o confutare la qualità di beneficiario effettivo.
Art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova in combinato con le verifiche richieste per accertare la natura di conduit/interposizione; il giudice di merito deve valutare chi assume e chi prova i fatti rilevanti.
Articoli 63 e 65 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU)
Richiamati in relazione alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento; la Corte precisa che tali principi non escludono il controllo volto a contrastare abusi e interposizioni fittizie.
Modello OCSE / giurisprudenza UE (sentenze C-116/16 e C-117/16)
Fonti interpretative utilizzate per definire il concetto di "beneficiario effettivo" e per distinguere strutture operative reali da conduit; la Corte richiama il Commentario OCSE e la giurisprudenza comunitaria che limitano l'esenzione ai veri beneficiari economici.
Massime di principio
- La semplice indicazione della residenza legale del percettore (es. sede in altro Stato UE) non basta a garantire automaticamente i benefici fiscali: il giudice deve accertare il "beneficiario effettivo".
- Quando sono in discussione vantaggi convenzionali o direttivi relativi a dividendi, occorre verificare l'assenza di elementi che configurino una struttura di mera interposizione (conduit), in particolare obbligazioni di ritrasferimento direttamente collegate ai dividendi.
- Il giudice di merito è obbligato a condurre accertamenti fattuali approfonditi (flussi effettivi di denaro, destinazione finale, rapporti contrattuali e obbligazioni) per individuare chi trae il reale vantaggio economico dall'agevolazione.
- I principi UE di libera circolazione e stabilimento non impediscono controlli volti a prevenire abusi: la parità di trattamento tra operatori richiede che benefici e esenzioni non siano sfruttati tramite strutture formalmente estere ma sostanzialmente fittizie.
- L'onere della prova sulle circostanze che configurino una pratica abusiva o il beneficiario effettivo grava sulle parti secondo le regole generali (art. 2696 e 2697 c.c.); tuttavia il giudice deve richiedere e valutare gli elementi probatori utili per evitare decisioni meramente formali.
- In casi simili è prudente per l'Amministrazione richiedere e documentare ogni elemento che indichi trasferimenti finali o ripianamenti verso altri soggetti, mentre il percettore deve dimostrare l'effettiva disponibilità economica dei proventi per ottenere i benefici.
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