Sentenza del 19/07/2023 n. 21254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di "presa in carico" del ruolo notificato dal concessionario, deducendo di non aver ricevuto gli atti presupposti (avvisi di accertamento esecutivi) e censurando la mancata sottoscrizione da parte di un funzionario con i necessari poteri. I mezzi di ricorso lamentavano, tra l'altro, che l'avviso di presa in carico sarebbe impugnabile e dovrebbe essere preceduto dall'atto di precetto, violazioni delle norme sul procedimento (mancata indicazione del responsabile, violazione degli artt. della legge n. 241/1990 e n. 212/2000) e la carenza degli elementi essenziali dell'atto che avrebbe leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso di presa in carico è, di regola, un atto informativo privo di natura provvedimentale e quindi non autonomamente impugnabile perché non incide unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive del destinatario. Tuttavia la Corte ha precisato un principio operativo: mentre gli atti provvedimentali capaci di modificare autoritativamente situazioni soggettive sono impugnabili, l'avviso di presa in carico può essere impugnato solo se costituisce la prima comunicazione che rende conoscibile un precedente atto provvedimentale lesivo (espresso, tacito o presupposto) di cui il contribuente non aveva avuto notizia; in tal caso l'impugnazione del secondo atto serve ad attrarre alla cognizione anche l'atto presupposto. Il primo motivo (impugnabilità dell'avviso) è stato ritenuto infondato; perciò non sono stati esaminati gli altri profili formali. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili non è più da intendersi come numerus clausus assoluto: vanno impugnati gli atti che hanno natura provvedimentale e che incidono autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive. Gli atti non provvedimentali restano non impugnabili salvo che siano la prima comunicazione che renda conoscibile un atto provvedimentale precedente.
D.L. n. 78 del 2010, art. 29 (conv. con l. n. 122/2010)
Ha introdotto l'Avviso di Accertamento Esecutivo e la disciplina della presa in carico: l'avviso di presa in carico non contiene di per sé intimazione di pagamento o precetto e perciò non equivale automaticamente a cartella o atto esecutivo.
L. n. 241 del 1990, art. 1
Richiamata rispetto al principio di trasparenza del procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto però che le garanzie procedimentali e gli obblighi formali della legge 241 siano rilevanti solo se l'atto abbia natura provvedimentale.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 21‑octies
art. 7, comma 2; art. 21-septies; art. 10
Richieste di indicazione del funzionario responsabile e di elementi informativi: tali esigenze formali non trasformano in provvedimentale un atto che è essenzialmente informativo; rilevano se l'atto è lesivo o se costituisce la prima conoscenza di un atto lesivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma richiamata sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Cass. sez. un., n. 33408/2021 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza citata per distinguere l'Avviso di Accertamento Esecutivo (che può svolgere funzione di precetto e sostituire la cartella) dall'avviso di presa in carico, che non contiene la richiesta di adempiere e dunque non svolge automaticamente funzioni esecutive.
Massime di principio
- L'avviso di presa in carico è, di regola, un atto informativo non provvedimentale e non è autonomamente impugnabile perché non modifica unilateralmente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente.
- Sono impugnabili gli atti amministrativi che abbiano natura provvedimentale e capacità autoritativa di incidere sulle posizioni soggettive (sostanziali o processuali) del destinatario; il criterio è la capacità di lesione concreta e attuale, non la denominazione formale dell'atto.
- L'avviso di presa in carico può essere impugnato solo se è la prima comunicazione che rende conoscibile un precedente atto provvedimentale lesivo (espresso, tacito o presupposto) di cui il contribuente non aveva notizia; in tal caso l'impugnazione del secondo atto è strumentale per far valere il vizio dell'atto presupposto.
- L'interesse ad agire richiede attualità e concretezza della lesione: non è ammessa impugnazione preventiva o meramente prudenziale per timore di future decadenze.
- Oneri formali (es. indicazione del responsabile, firma, elementi essenziali) rilevano ai fini dell'impugnabilità solo se relativi a un atto provvedimentale o se la loro assenza determina lesione effettiva dei diritti del contribuente; altrimenti non trasformano automaticamente un atto informativo in un atto impugnabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 608 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 2036 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 21132 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 21140 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 21206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2023Sentenza del 19/07/2023 n. 21233 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →