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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26664/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo ottenuto dopo la notifica di diverse cartelle di pagamento e di successive comunicazioni di iscrizione ipotecaria. Il contribuente non aveva impugnato i pregressi atti presupposti, ma aveva agito contro l'estratto di ruolo. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'ente di riscossione. In cassazione l'ente deduceva un solo motivo, lamentando la violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice regionale ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo. L'ente sosteneva che, alla luce dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 e dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, l'estratto di ruolo non è impugnabile fuori dai casi tassativi previsti dalla norma e che, nel caso concreto, mancava l'interesse ad agire del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'ente di riscossione. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il ricorso originario del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché non risultava la sussistenza di alcuno dei pregiudizi tipizzati dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. Ha quindi cassato la decisione impugnata e, in sostanza, ha escluso la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo nel caso concreto. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione del sopravvenuto intervento della giurisprudenza di legittimità successivo al ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    viene richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnabilità degli atti della riscossione, ma la Corte afferma che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile fuori dei casi tassativi previsti dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente come norma processuale in tema di termini e impugnazione, ma ritenuto non idoneo a fondare l'interesse ad agire nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    è la norma decisiva: delimita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata ai soli casi in cui il contribuente provi un concreto pregiudizio per partecipare ad appalti, per riscuotere crediti dalla pubblica amministrazione o per non perdere benefici nei rapporti con la PA.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria del controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    la Corte lo applica ai giudizi pendenti e lo considera espressione del contenuto dell'interesse ad agire nelle controversie sull'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, che condiziona l'azione alla prova di uno specifico e concreto pregiudizio.
  • Nel giudizio sull'estratto di ruolo, l'interesse ad agire coincide con la dimostrazione dei presupposti legali che rendono ammissibile l'impugnazione; in difetto, il ricorso introduttivo è inammissibile.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
  • La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Le eventuali questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di estratto di ruolo non possono essere risolte dal giudice in senso ampliativo rispetto al dato normativo, spettando ogni modifica al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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